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Riforma 0-6 anni da riscrivere

La Consulta boccia la delega della legge 107 sugli standard strutturali e organizzativi

03/01/2017
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ItaliaOggi

Carlo Forte

La legge 107 è incostituzionale nella parte in cui dispone la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia».

E anche nella parte in cui prevede che il ministero dell'istruzione distribuisca le risorse agli enti locali per l'edilizia scolastica dettando autonomamente i criteri di distribuzione, senza avere sentito la conferenza unificata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata il 21 dicembre scorso (284/2016).

Dopo le picconate inferte alla riformaMadia sulla pubblica amministrazione, la Corte costituzionale ha cominciato a scalpellare anche la riforma della scuola. E lo ha fatto accogliendo un ricorso presentato dalla regione Puglia, con il quale l'ente locale ha messo in luce due aspetti della legge che violano la Costituzione perché non rispettano le competenze legislative delle regioni.

Il primo elemento sul quale la regione ha appuntato le proprie rimostranze è l'inesistenza del potere del legislatore nazionale di determinare «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia». Un intervento a gamba tesa che si sarebbe concretizzato tramite l'esercizio della delega contenuta l'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3) della legge 107/2015. Secondo la regione Puglia, tale disposizione viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Perché l'ambito relativo all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione rientra nella competenza del legislatore regionale. La Consulta è risultata dello stesso avviso.

In verità il ricorso era molto più ampio, dsgli ambiti alla nuova formazione e il nuovo reclutamento dei docenti,.ma la Corte ha giudicato inesistenti tutti i motivi di lamentela.

Citando la propria giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ricordato che, in tema di disciplina degli asili nido, il Giudice delle leggi ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i livelli essenziali delle prestazioni. Ciò «in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni». Né può essere ricompresa «nelle norme generali sull'istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione», perché tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello organizzativo, in senso lato, nel quale si svolge la potestà legislativa regionale» (sentenza n. 120 del 2005).

L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. Di qui l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Idem per quanto riguarda le disposizioni contenute nella legge 107/2015, che attribuiscono al governo la facoltà di distribuire autonomamente le risorse alle regioni per la costruzione di nuove scuole e la messa in sicurezza di quelle esistenti. Dunque, senza prevedere alcun coinvolgimento delle regioni, nemmeno in sede consultiva. Ed è proprio su tale omissione che la Consulta ha fatto leva per cancellare dall'ordinamento la norma che omette il dovuto confronto con le regioni. Sempre citando la propria giurisprudenza, il Giudice delle leggi ha spiegato che l'oggetto della norma impugnata (l'art. 1, comma 153, della legge 107/2015) rientra tra le materie di legislazione concorrente.

A questo proposito ha chiarito che «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio».

Siccome nel caso del comma 153 tale coinvolgimento regionale non è previsto, neppure in sede consultiva, la disposizione impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la conferenza stato regioni. Comincia a barcollare, dunque, l'impianto della riforma delle scuola subito dopo i primi attacchi da parte delle regioni che, giova ricordarlo, hanno facoltà di adire la Corte costituzionale in via diretta: senza passare dal vaglio preliminare del giudice orinario. Come previsto, invece, per i ricorsi presentanti dai cittadini.

Non è escluso, dunque, che nei prossimi anni, anche altre disposizioni contenute nella legge 107/2015 possano essere portate al vaglio della Consulta da singoli soggetti interessati. Per esempio quelle sulla chiamata diretta e la distribuzione del compenso accessorio sulla base della mera discrezionalità del dirigente scolastico.