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Scuolaoggi-CHI DICE LE BUGIE SULLA RIFORMA?

CHI DICE LE BUGIE SULLA RIFORMA? Bugie, soltanto bugie sarebbero le critiche alla riforma Moratti. Non sapendo come rispondere, lo sostengono ormai da giorni i soliti "talebani" della ...

28/02/2004
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ScuolaOggi

CHI DICE LE BUGIE SULLA RIFORMA?
Bugie, soltanto bugie sarebbero le critiche alla riforma Moratti. Non sapendo come rispondere, lo sostengono ormai da giorni i soliti "talebani" della riforma. Ma se c'è qualcuno che dice le bugie forse lo si può trovare proprio negli uffici di viale Trastevere, perchè è stata proprio una bugia, una grossa una menzogna quella che ha strappato pochi giorni fa al Capo dello Stato la firma sul primo decreto attuativo della legge 53.Una menzogna "concordata" tra l'ufficio legislativo del ministero dell'Istruzione
e il corrispondente ufficio del Quirinale.
E' a tutti noto che la pubblicazione del primo decreto ha subito un ritardo
per un motivo tecnico: "un banale errore sul richiamo di una legge". Vediamo, invece, più nel dettaglio come sarebbero andate le cose. Il testo inoltrato approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione recitava, al comma 2 dell'art.14, "Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in
via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale
individuato nell'allegato D". L'ufficio legislativo del Quirinale ha segnalato al Miur che il riferimento al DPR 275/99, in relazione ai piani di studio, non poteva ritenersi legittimo almeno per due motivi: 1) la stessa legge 53 prevede al comma 1 dell'art.7 che tale definizione debba essere individuata con un DPR e non con un decreto ministeriale. La
differenza non è di poco conto. La legge che disciplina le attività del Governo e dei ministeri (L.400/98) distingue così i due tipi di regolamenti: a) DPR "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari";
b) DM "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione".
E' fin troppo chiara la differenza procedurale delineata per l'adozione
dei due diversi tipi di atti. In un caso c'è un percorso di coinvolgimento
istituzinale e politico al massimo livello (deliberazione del Consiglio
dei Ministro) e la necssità del passaggio al vaglio dei controlli del Consiglio
di Stato; nel secondo caso il tutto si risolve con la firma del Ministro
e la "comunicazione al Presidente del COnsiglio, prima dell'emanazione".
2) la previsione dell'art. 8 del DPR 275/99 non tiene conto del nuovo quadro
di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni (definita dal nuovo
Titolo V della Costituzione, come modificato con una legge successiva al
DPR 275 (la legge 3/2001) e delega il Ministro dell'Istruzione a definire
"i curricoli" senza limitazione alcuna.
A tali obiezioni, l'ufficio legislativo del Miur ha risposto, in un primo
momento, contestando la tesi del Quirinale. La norma della 53/2003 non avrebbe
implicitamente abrogato quella, analoga, del 275/99, trattando la prima
delle indicazioni relative alla sola quota "statale" e la seconda delle
indicazioni sui percorsi formativi globalmente intesi. Ne sono seguite giornate di intenso contrasto in quanto al Quirinale, di fronte a tali "spiegazioni", la situazione doveva intendersi addirittura aggravata. Se questa è la sostanza di ciò che si è voluto disporre, allora il decreto legislativo risulta addirittura illegittimo e comunque non formulato in modo chiaro e coerente... si dovrebbe tornare al COnsiglio
dei Ministri! Di fronte a questa drammatica eventualità, di cui sono stati informati i
politici di riferimento, i due uffici avrebbero trovato una soluzione più semplice: "Il decreto contiene un errore tecnico che, in quanto tale, potrà essere corretto in sede di promulgazione".
Ed è cosi che il testo destinato alla Gazzetta ufficiale è diventato il seguente: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico
e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D". Al Presidente della Repubblica, per ottenere la sua firma sul decreto, la Moratti avrebbe detto, insomma: "Era stata apportata una banale correzione ad un errore materiale, la citazione di una legge sbagliata al posto di una giusta...". Non c'è male, per per chi, come il ministro, avanza, come principale argomento per ribattere alle critiche delle opposizoni e dei sindacati, l'accusa di falsità e di menzogna!


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