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Scuolaoggi-Il valore delle parole scritte

Il valore delle parole scritte Intervengo a proposito di quel che si legge sulla questione dell'applicazione della legge di riforma della scuola e sul Tempo Pieno. Mi sembra che ci sia...

07/11/2003
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ScuolaOggi

Il valore delle parole scritte
Intervengo a proposito di quel che si legge sulla questione dell'applicazione della legge di riforma della scuola e sul Tempo Pieno.
Mi sembra che ci sia qualcuno che stia tentando, in ogni modo, di dire che cambia tutto senza cambiare nulla, che tutto sarà diverso anche se ci saranno profondi cambiamenti.
Ritorniamo alle fonti, agli scritti.
Il testo della bozza del decreto legislativo abroga l'articolo 130 (non 131 come scritto nel commento ministeriale) del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297 (Testo Unico) che prevede:
" al primo comma la possibilità (cioè l'opzione, la facolatività, la richiesta) anche per "gruppi di alunni" di classi diverse di attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari, con alcune condizioni (orario settimanale comprensivo di mensa non superiore a 37 ore, strutture necessarie, minimo 20 alunni richiedenti, orario garantito per l'intero anno con tre ore di lavoro aggiuntivo dei docenti secondo il CCNL,&)
" al secondo comma la prosecuzione delle attività di tempo pieno a condizione che esistano le strutture, che l'orario settimanale , compresa la mensa, sia stabilito in 40 ore (non una somma di variabili e di scelte !), che si rispettino programmi e organizzazione vigenti.
Se questo viene abrogato vuol dire che non esisterà più nulla di quanto previsto, salvo che una nuova norma proponga soluzioni diverse.
La legge 53/2003 su tale questioni non interviene direttamente, ma ci pensa il decreto applicativo che recita, a proposito di orario e quindi di offerta agli alunni della scuola primaria:
" &l'orario annuale delle lezioni & è di 891 ore:" (art. 7, comma 1)
" Le istituzioni scolastiche & organizzano &tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività ed insegnamenti & per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi &".
Fermiamoci qui per il momento.
La DIFFERENZA che fa sostanza che leggo è una sola:
prima, con l'articolo 130 del 297/1994 che si vuol abrogare, c'erano "LE ATTIVITA' DI TEMPO PIENO", adesso con il decreto c'è un "ORARIO DELLE LEZIONI" e l'organizzazione di "ATTIVITA' e INSEGNAMENTI" a scelta;
prima, con l'articolo 130 del 297/1994 che si vuol abrogare, c'era un orario settimanale comprensivo del tempo-mensa, "STABILITO IN QUARANTA ORE", adesso c'è un orario "COMPOSTO", somma di un orario di lezioni obbligatorio e di un orario di attività o insegnamenti opzionali e scelti ed eventualmente di un orario mensa.
Mi sembra di capire che non siano la stessa cosa, forse quello che la bozza di decreto offre non è il tempo pieno ma un'attività più corrispondente a quelle previste dal primo comma dell'articolo 130 del 297/1974 che "Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività &"
Andiamo ora alle questioni dell'organico che il commento ministeriale vorrebbe vedere in qualche modo salvo e garantito sostenendo che "alla definizione dell'organico di istituto concorrono la quota oraria ordinaria (cfr. quella delle 891 ore annue, cioè 27 settimanali), quella facoltativa opzionale (cfr. 99 ore annue, cioè 3 settimanali) e quella derivante dal numero dei rientri previsti che comprende il tempo dedicato alla mensa (sic!). L'assistenza educativa alla mensa verrà, quindi, affidato ai docenti (cfr. anche audizione Moratti alla Camera del 15 ottobre scorso). Ne deriva che il tempo scuola per gli alunni (nella sua massima espansione diceva commentando il comma precedente) non subisce alcuna variazione rispetto all'esistente".
Anche per questa questione vale la pena rileggere il comma dell'articolo 7 della bozza di decreto legislativo.
"Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 (le lezioni di 891 ore annue) e 2 (le attività di 99 ore annue), è costituito l'organico di istituto", non si parla mai del comma 3, che esclude tassativamente il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Lo sappiamo che per contratto il tempo mensa e da considerare tra le attività del docente, ma la vera questione è se gli organici si faranno per somma matematica o per somma didattico/pedagogica attenta alle contemporaneità e alle compresenze.
In altre parole si continueranno a dare due docenti per ogni casse di tempo pieno oppure il personale docente strettamente necessario per garantire la copertura:
" delle 27 ore di lezione frontali per ogni classe;
" delle ore derivanti dalle richieste di attività facoltative e opzionali da attribuire
alle diverse scuole (tenuto presente che possono essere offerte anche in rete);
" delle ore derivanti dalla richiesta del servizio mensa da attribuire alle diverse scuole.
Al di là di tutto occorre comunque riconoscere che il commento dice due verità (amare e chiare) quando descrive:
1. la massima espansione del tempo scuola sarà di 40 ore settimanali (una cosa un po' diversa rispetto allo "STABILITO IN 40 ORE SETTIMANALI" dell'art. 130 del 297/1994;
2. il tempo scuola per gli alunni non subisce alcuna variazione (forse in un commento valeva la pena usare il condizionale :potrebbe non subire)
e prefigura una realtà diversa, collegata più alle scelte degli alunni che ad una proposta educativa e formativa definita dal collegio docenti della scuola dell'autonomia che elabora la sua proposta con riferimento al contesto ed alle variabili assegnati.
Il commento invece vuole in qualche modo farci intravedere ripensamenti e nuove risoluzioni?
I "momenti verità" si stanno avvicinando e potremo concretamente verificare le vere intenzioni del Ministro Moratti e del Ministro Tremonti:
" quali saranno le modalità di iscrizione per gli alunni delle future classi prime: verrà data la possibilità di scegliere il TEMPO PIENO? o dovranno fare richiesta per le TRE ore settimanali aggiuntive?;
" quali saranno le modalità per definizione gli organici delle future classi prime?
Si vorrebbe quanto meno essere confermati in una speranza:
chi ha già iniziato un percorso con altre regole può contare sulla loro continuità applicativa?
Diversamente i primi commenti fortemente preoccupati avevano, e continuerebbero ad avere, un fondamento non confutabile e tutto il resto diventa un'altra "lucciola per lanterna" compresa la stipula di "contratti di prestazione d'opera con esperti", ovviamente compatibilmente con le risorse di bilancio della singola istituzione scolastica (sic!).

Silvio Colombini