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ScuolaOgii-SOSTEGNO AI DISABILI: INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SOSTEGNO AI DISABILI: INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE Tra i nodi da sciogliere in questa fase di programmazione dell'avvio del prossimo anno scolastico c'è la definizione delle ris...

21/07/2004
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ScuolaOggi

SOSTEGNO AI DISABILI: INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Tra i nodi da sciogliere in questa fase di programmazione dell'avvio del prossimo anno scolastico c'è la definizione delle risorse (in organico di fatto) da mettere a disposizione delle scuole per l'integrazione degli alunni disabili. Un tema su cui è già previsto un pesante braccio di ferro fra scuole e amministrazione scolastica, per il semplice fatto che le richieste sono quasi sempre assai superiori alla disponibilità dei posti. Ma fino a che punto si potrà disattendere questa richiesta? Dopo tante sentenze di giudici che hanno dato ragione ai genitori che pretendevano l'assistenza necessaria, si aggiunge ora un'altra sentenza della stessa Corte costituzionale destinata a mettere in mora qualsiasi rifiuto dell'amministrazione scolastica a fare la sua parte. La sentenza in questione è la n.204 /2004: affronta il problema del soggetto cui compete il contenzioso in casi come quelli dei genitori che rivendicano un maggior numero di ore di sostegno. La sentenza, molto lunga ed articolata, affronta più quesiti relativi a diverse materie che hanno in comune l'erogazione di servizi e sostiene che la competenza del giudice amministrativo si riferisce alle materie nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi. La piena competenza del giudice ordinario rispetto ai TAR (che non possono entrare nel merito dei diritti individuali ma solo in quello della correttezza procedurale) sulle questioni che riguardano l'affermazione del diritto all'inserimento scolastico dei minori disabili trova in questa sentenza una decisiva conferma.

La Corte sostiene infatti la competenza del giudice ordinario in tutte le controversie tra utenti e soggetti erogatori del servizio, pubblici o privati; non solo quindi qualora si tratti di prestazioni dovute dalla legislazione, ma anche quando sussista un danno recato ad un "diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento".

La sentenza rafforza la motivazione di tanti genitori che chiedono una integrazione scolastica di qualità per i propri figli e, in questa fase di costituzione dell'organico di fatto, sarà bene che l'Amministrazione si muova con attenzione nel determinare i posti di sostegno.