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Sostegni bis, mobilità nel mirino

Entro giovedì gli emendamenti al decreto in commissione bilancio alla Camera

08/06/2021
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ItaliaOggi

Carlo Forte

   

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Sotto tiro vincoli, mobilità e straordinario gratis. Contestate anche le restrizioni ai concorsi. Giovedì prossimo scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge 73/2021. Il dispositivo ha iniziato l'iter di conversione, che dovrà concludersi necessariamente entro 60 giorni. Attualmente è all'esame della commissione bilancio della Camera, dove è stato autorizzato anche un ciclo di audizioni delle parti sociali. Gli articoli che riguardano la scuola sono il 58 e 59. Il primo, tra le altre cose, contiene la contestatissima modifica al testo unico che riduce da 5 a 3 il vincolo di permanenza nella sede per i docenti neoimmessi in ruolo. E lo estende a tutti i docenti di ruolo sulla sede dove dovessero ottenere il trasferimento o il passaggio. In più, prevede una altrettanto contestata disposizione. Che impone lo straordinario gratis ai docenti dal 1° settembre all'inizio delle lezioni. Il secondo, l'articolo 59, prevede, per chi non supera un concorso, il divieto di partecipare al concorso successivo. Il destino di queste disposizioni, dunque, si deciderà nei prossimi giorni.

Nel frattempo, deputati e senatori sono bersagliati dalle richieste dei vari gruppi di interesse. Che vorrebbero modificare o abrogare le nuove disposizioni contenute nel decreto-legge.

I conflitti più aspri si stanno verificando proprio sul vincolo triennale della mobilità, lo straordinario gratis ai docenti dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e sulla norma che impone ai candidati che non superano un concorso di saltare un turno. Sul vincolo triennale, le critiche degli addetti ai lavori si appuntano sul fatto che il diritto alla mobilità, in quanto finalizzato al ricongiungimento del docente alla famiglia, si collega al principio di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione). Perché tutela non solo l'interesse del docente ad avvicinarsi alla famiglia, ma anche l'interesse dell'amministrazione a rimuovere le situazioni di disagio familiare che possano risultare ostative dello svolgimento della prestazione in situazione ottimale. L'interesse al ricongiungimento familiare, peraltro, si fonda anche sui principi contenuti negli articoli 29 e 30 della Costituzione. Perché tutelano l'unità familiare e il diritto dei figli di fruire dell'apporto educativo e assistenziale da parte di entrambi i genitori. E lo fanno sancendo il diritto-dovere, per entrambi i coniugi, di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Pertanto, l'obbligo del vincolo di permanenza nella sede, sebbene ridotto da 5 a 3 anni, risulterebbe in conflitto con la Costituzione. Perché impedirebbe ai docenti di giovarsi della vicinanza dei propri familiari. E tale situazione di disagio potrebbe determinare anche effetti negativi sulla qualità della prestazione. Pertanto, i sindacati e le associazioni di settore, ne hanno chiesto l'abrogazione.

Il secondo motivo del contendere ruota intorno alla questione dello straordinario gratis dal 1° settembre all'inizio delle lezioni. Gli addetti ai lavori ne contestano la legittimità perché le nuove disposizioni prevedono un aggravio dell'onerosità della prestazione dei docenti senza prevedere la necessaria retribuzione aggiuntiva. Tale aggravio colliderebbe con il principio di giusta retribuzione, sancito dall'articolo 36 della Costituzione. Principio secondo il quale, se aumenta la quantità della prestazione deve aumentare anche la retribuzione. Le norme contenute nel decreto 73, peraltro, confliggerebbero anche con le disposizioni contenute nell'art. 2113 del codice civile. Che vietano il lavoro non retribuito.

La prestazione e la retribuzione, peraltro, sono materie di stretta competenza della contrattazione collettiva. Così come previsto dagli articoli 2 e 40 del decreto legislativo 165/2001. Pertanto, il tavolo negoziale avrebbe comunque titolo a invalidarle all'atto della riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Tanto più che, i soldi per lo straordinario sarebbero già disponibili. Le risorse utilizzabili, infatti, sono quelle contenute nel fondo di istituto delle scuole. E in tale fondo rientra anche la dotazione finanziaria del bonus Renzi. Che non è più strettamente finalizzato a retribuire il cosiddetto merito. Infine, il terzo motivo di contrasto è la preclusione del diritto di partecipare al concorso successivo per i candidati che non superano quello precedente.

Anche questa norma, secondo gli addetti ai lavori, sembrerebbe in odore di incostituzionalità. La Consulta, infatti, con la sentenza n. 163 del 1983, ha spiegato che l'articolo 3 della Costituzione attribuisce ad ogni cittadino il diritto fondamentale di realizzare lo sviluppo della sua personalità. E tale diritto viene attuato principalmente attraverso il lavoro a cui pertanto deve essere garantito il libero accesso da parte di tutti. «Principio questo», si legge nella sentenza, «energicamente ribadito nel successivo art. 4, per cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».