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Tecnica della scuola: Disegno di legge Brunetta in G.U.

E' la legge n. 15 ed entra in vigore dal prossimo 20 marzo. Cambia il rapporto fra legge e contratto, Cambiano anche le regole per il "pensionamento coatto". Diverse le deleghe assegnate al Governo che dovrà emenare i decreti applicativi entro 9 mesi.

06/03/2009
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La Tecnica della Scuola

Nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo è stato pubblicato il testo della legge n. 15 recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.Il provvedimento, noto anche come “disegno di legge Brunetta”, si compone di 15 articoli e contiene alcune disposizioni che per entrare in vigore non necessitano di altri passaggi.Per esempio l’articolo 1 della legge modifica l’articolo 2 del TU n. 165 e inverte del tutto il rapporto fra legge e contratti collettivi attualmente in vigore.Secondo la norma in vigore, infatti, le disposizioni di legge che riguardano i rapporti di lavoro pubblici possono essere modificate dai contratti collettivi a meno che la legge non prevede il contrario. D’ora innanzi, avverrà esattamente l’opposto: se la legge non lo prevede espressamente nessun Contratto potrà modificare un disposizione normativa.Il terzo comma dell’art. 6 modifica il comma 11 dell’articolo 72 della legge 133 secondo il quale i dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva di devono essere collocati obbligatoriamente a riposo.D’ora innanzi, invece, per la risoluzione del rapporto di lavoro le Amministrazioni pubbliche dovranno fare riferimento alla anzianità di servizio effettivo.

Per il resto, la legge prevede una serie di deleghe al Governo che dovrà emanare appositi decreti legislativi entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge, fissata al 20 marzo prossimo (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta