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Tecnica della Scuola: Insegnamento di religione cattolica, il giudizio va redatto in apposita nota

inoltre vanno sospese le parti del "Portfolio" che riguardano la biografia degli alunni

14/06/2006
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La Tecnica della Scuola

Con una Nota, attesa da tempo, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che il giudizio di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di questo insegnamento, non va inserito nel documento di valutazione ma va redatto in un'apposita nota a parte, prevista dall'art. 309 del Testo Unico, D.L.vo n. 297/1994.
E' con la Nota ministeriale prot. n. 690 del 9 giugno 2006 che il Ministro Giuseppe Fioroni ha chiarito che il giudizio di religione cattolica non va inserito nel documento di valutazione bensì in altra nota specifica e ciò a seguito dell'ordinanza di sospensiva emanata dal Tar Lazio il 15 marzo scorso. A questo va aggiunto che anche il giudizio espresso sulle "attività alternative" andrebbe compilato su nota specifica, ma la nota non ne fa riferimento.
Con una successiva nota, esattamente la prot. n. 5596 del 12/6/2006, il Ministero precisa ancora: "Per quanto concerne, poi, la religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994 e soprassedere dalla compilazione della biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno". Quindi, vanno sospese le parti del "Portfolio" che riguardano la biografia degli alunni