Tesoreria unica, al via il trasferimento
Dal 12 novembre si parte con i nuovi pagamenti. La Ragioneria spiega come
Antimo Di Geronimo
I soldi delle scuole dei convitti e degli educandati femminili non saranno più depositati presso le banche con le quali le scuole hanno stipulato le convezioni di cassa. Da mercoledì scorso, 31 ottobre, il dipartimento della ragioneria generale dello stato ha disposto, infatti, l'apertura di contabilità speciali intestati alle istituzioni scolastiche, ai convitti e agli educandati femminili.
E dal 12 novembre prossimo gli istituti cassieri delle scuole dovranno effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la Banca d'Italia. Dunque, dal 12 novembre saranno di fatto applicati compiutamente i meccanismi del sistema di tesoreria unica. Insomma, il ministero dell'economia ha deciso di fare sul serio, senza proroghe e tentennamenti.
E lo ha fatto mettendo nero su bianco, con la circolare 32 di mercoledì scorso della Ragioneria generale, le disposizioni di attuazione delle nuove regole fissate dal decreto legge 95/2012. Che oltre a dettare la nuova disciplina sul trattamento degli esuberi, mette mano anche ai meccansimi di contabilità delle scuole. Il provvedimento reca, infatti, le disposizioni di dettaglio per dare concreta attuazione alle novità introdotte dai commi 33 e 34 dell'articolo 7 del decreto legge 95/2012. L'assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporterà l'obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria stratale. E cioè presso la Banca d'Italia. E quindi il soldi delle scuole non saranno più materialmente disponibili presso gli istituti cassieri dove le scuole hanno stipulato la convenzione di cassa. Ma il cassiere continuerà a svolgere il servizio di cassa per conto delle istituzioni scolastiche. E manterrà anche i rapporti con la banca d'Italia, presso la quale risulterà materialmente depositata la liquidità. In buona sostanza, dunque, i soldi saranno versati e rimarranno materialmente depositati presso la banca d'Italia, ma le operazioni relative ai pagamenti e alle riscossioni, per conto delle scuole, continueranno ad essere effettuate dagli istituti cassieri. L'assoggettamento al servizio di tesoreria unica non comporterà limitazioni nell'accesso alle disponibilità delle scuole. Ma le relative somme saranno versate su sottoconti fruttiferi e infruttiferi delle contabilità speciali. I finanziamenti statali, regionali e degli enti locali saranno versati sui sottoconti infruttiferi. Così come pure i finanziamenti comunitari e i mutui e i prestiti con garanzia statale. Se invece la garanzia statale non c'è, le somme dovranno essere versate nei sottoconti fruttiferi. Idem i contributi provenienti da privati e i proventi delle gestioni economiche. Al regime di tesoreria unica saranno assoggettate tutte le istituzioni scolastiche, i convitti e gli educandati, salvo le scuole e le istituzioni educative della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il regime di tesoreria unica non si applicherà nemmeno ai conservatori e alle accademie .
La nuova disciplina comporterà anche lo smobilizzo di eventuali prodotti finanziari acquistati dalle scuole per investire eventuali disponibilità eccedenti. Ma l'obbligo non si applicherà alle risorse investite in titoli di stato oppure in libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi.
Quanto alle operazioni di pagamento, fermo restando che le disponibilità rimarranno versate presso la Banca d'Italia, le scuole continueranno ad inviare i titoli di pagamento agli istituti cassieri. E questi ultimi provvederanno materialmente ad effettuare le operazioni, utilizzando le procedure previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
Pertanto, i cassieri eseguiranno i pagamenti utilizzando le entrate eventualmente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali. L'addebito a carico delle contabilità speciali avverrà in primo luogo sulle disponibilità depositate sui sottoconti fruttiferi e, per la parte eccedente, su quelle dei sottoconti infruttiferi.