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Tuttoscuola-Quota del 20% per le scuole: come?

Quota del 20% per le scuole: come? Il decreto legislativo sul secondo ciclo prevede "l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell...

17/10/2005
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Tuttoscuola

Quota del 20% per le scuole: come?

Il decreto legislativo sul secondo ciclo prevede "l'incremento fino al
20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni
scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in
uscita" dai percorsi liceali (lettera c) del comma 1 dell'art. 27).
Come interpretare questa disposizione?
Una prima lettura potrebbe essere la seguente. L'art. 12, co. 2 del
Dpr. 275/99 riconosce alle scuole, fino alla riforma degli
ordinamenti, l'opportunita' di modificare il piano degli studi
nazionale fino ad una quota pari al 15% del totale. Questa
opportunita' viene meno con l'esercizio della delega di cui alla legge
n. 53/03.
Il dlgs. per il secondo ciclo, pero', invece di sostituire il 15% di
autonomia delle scuole con la prevista flessibilita' dell'orario
opzionale obbligatorio e opzionale facoltativo (un totale da 6 a 9 ore
settimanali), lo manterrebbe in vita, anzi facendo di piu': lo
innalzerebbe al 20%, comprendendo pero' in questa quota anche quella
spettante alle Regioni, secondo l'art. 2, co. 1, lettera l della legge
n. 53/03.

3. Quota del 20% per le scuole/2: timeo Danaos et dona ferentes?

La decisione assunta nel decreto apre molti problemi. La prima ipotesi
potrebbe essere che le Regioni affidino l'intera responsabilita' di
adattare a livello locale il 20% dei piani di studio nazionali alle
istituzioni scolastiche, rinunciando alla loro quota. La seconda che
le Regioni dividano salomonicamente la responsabilita': il 10%
affidato alle scuole e il 10% deciso dalla Regione.
Nell'uno e nell'altro caso, questo 20% si riferirebbe alle 31-36 ore
di orario obbligatorio settimanale, oppure escluderebbe non solo
l'orario opzionale facoltativo, ma anche quello opzionale
obbligatorio, e quindi si calcolerebbe grosso modo solo sulle 25-27
ore settimanali a seconda dei licei? Ma la quota oraria (compresa tra
4,5 ore e 6 ore settimanali) di sostituzione delle discipline
stabilite a livello nazionale non altererebbe la stessa fisionomia dei
piani di studio allegati al dlgs al punto da rendere del tutto
evanescente la loro coerenza con il Profilo terminale unico per tutte
le scuole della Repubblica?
Perche' allora invece di costruire, per i vari licei, piani di studio
cosi' gonfi di ore e di discipline come quelli allegati al dlgs. non
li si e' tenuti piu' contenuti ed essenziali proprio per prevedere una
quota nazionale che potesse sopportare, senza essere stravolta,
l'aggiunta di una quota locale, di scuola e/o regionale, coerente con
il Profilo educativo, culturale e professionale dei differenti licei?