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Unità: Genitori non colpevoli se il figlio rifiuta la scuola

Lo ha stabilito ieri la Terza sezione penale della Corte di Cassazione

03/10/2006
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l'Unità

I genitori non sono responsabili se i figli minorenni si rifiutano di andare a scuola. Purché, però, il rifiuto dei ragazzi sia «categorico, assoluto, cosciente e volontario» e che permanga nonostante papà e mamma «abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui sono capaci secondo il proprio livello socio economico e culturale». Lo ha stabilito ieri la Terza sezione penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza di condanna per una coppia di Reggio Emilia che un giudice di pace emiliano aveva ritenuto colpevole di «avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia l’istruzione della scuola media». La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando l’ammenda di 25 euro a testa che, in base all’articolo 731 del Codice penale, il giudice onorario aveva inflitto loro. Per la Cassazione, «deve ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca “giusto motivo” idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale». Il rifiuto del figlio minorenne, sottolinea Amedeo Franco, relatore della sentenza, dev’essere però «categorico ed assoluto, cosciente e volontario» e deve «permanere anche dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale». Non sono, dunque, responsabili i due coniugi se la loro figlia quindicenne si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante essi facessero il possibile per convincerla, accompagnandola a scuola, ed anche minacciandola di ricorrere alle «maniere forti».