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Vicari senza esonero, per i dirigenti corsa su più sedi

Il pasticcio innescato dalla legge di riforma

25/08/2015
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Dal 1° settembre prossimo i dirigenti scolastici dovranno sopportare maggiori carichi di lavoro. Perché la possibilità di attribuire l'esonero al docente collaboratore vicario non esiste più. E dunque, per sopperire a tale situazione, i dirigenti scolastici saranno costretti a fare la spola, quotidianamente, tra i vari plessi e le sezioni staccate di cui si compongono le istituzioni scolastiche a cui sono preposti. Comprese le istituzioni scolastiche sottodimensionate affidate in reggenza. Per avere un'idea della dimensione del problema può essere utile considerare che le istituzioni scolastiche sono 8519, articolate in 41.383 sedi scolastiche (identificate da codice meccanografico), distribuite su tutto il territorio nazionale. E l'organico dei dirigenti scolastici prevede 8mila posti, ma in realtà i presidi attualmente in servizio, secondo quanto risulta a Italia Oggi, non superano le 7800. Va detto subito che i capi di istituto, una volta costituito l'organico dell'istituzione scolastica (cosiddetto organico dell'autonomia) potranno individuare fino a un 10% di docenti ai quali delegare compiti organizzativi o gestionali. Ma la legge non prevede espressamente la possibilità di attribuire l'esonero dall'insegnamento ai docenti collaboratori, se titolari di incarico di insegnamento su posti vacanti e disponibili. Tanto più che la copertura dei posti vacanti e disponibili è prioritaria rispetto a quella dell'organico del potenziamento. E l'istituto dell'esonero è stato espressamente abrogato dall'articolo 1, comma 329, della legge n. 190/2014. Non di meno, la legge 107 consente al dirigente scolastico di individuare i propri collaboratori anche tra i docenti assegnati all'istituzione scolastica con l'organico del potenziamento. In tali casi, l'esonero risulterebbe da una situazione di fatto.

Ma il prossimo anno saranno pochissime le scuole che potranno fruire di posti in più. Perché nella stragrande maggioranza dei casi i neo immessi in ruolo della fase C prenderanno servizio non prima del 1° luglio 2016, dopo la scadenza dei contratti di supplenza. Meno praticabile sembrerebbe la tesi secondo la quale il dirigente scolastico potrebbe disporre la sostituzione del docente già assegnato alle classi con altro docente dell'organico di potenziamento, mutando in corso d'opera le mansioni dei docenti in forza nell'organico dell'autonomia. L'assegnazione dei docenti all'organico di diritto o all'organico di potenziamento, infatti, non sembrerebbe rientrare tra i poteri del dirigente scolastico, non essendo prevista espressamente da alcuna norma (salvo che per il futuro, a seguito dell'entrata regime della chiamata diretta dagli ambiti territoriali). Milita in favore di questa tesi un'ulteriore considerazione: l'assegnazione dei docenti dell'organico del potenziamento sarà disposta una volta che il termine del ventesimo giorno dopo l'inizio delle lezioni sarà abbondantemente decorso. E dunque, almeno per quest'anno, tale soluzione non sembrerebbe giuridicamente praticabile. Perché trattandosi di un vero e proprio provvedimento di mobilità (professionale) risulterebbe formato in violazione del divieto previsto dall'articolo 461 del testo unico, il quale prevede, al comma 1, che non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. E in più, al successivo comma 2, dispone che i provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.