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VII Commissione - Senato - SCHEMA DI PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)

SCHEMA DI PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 535 "La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legisl...

30/09/2005
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SCHEMA DI PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO N. 535

"La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo sulla formazione dei docenti, l'ultimo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione,

esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo,

la sua approvazione risulta centrale tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età,

esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

la scelta di dotare il Paese di un sistema di istruzione e formazione adeguato ai bisogni formativi dei giovani in un mondo sempre più globalizzato ed in cui non si può prescindere dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo educativo,

la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani,

la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette - fra l'altro - nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati,

l'architettura del percorso liceale nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'attenzione alla personalizzazione del piano di studi,

con riguardo alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni,

registrata favorevolmente la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali,

considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del MIUR, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. All'articolo 1, comma 8, si invita il Governo a specificare che l'acquisizione di crediti certificati deve conseguire alla frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo.

2. Occorrerebbe riformulare il successivo comma 14, onde chiarire che viene demandata ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche interessate la disciplina dello svolgimento in un'unica sede di percorsi liceali e di istruzione e formazione, in modo comunque da assicurare l'opportuno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti locali.

3. Sempre all'articolo 1, che detta disposizioni di carattere generale, sarebbe opportuno un esplicito riferimento alla circostanza che i titoli e le qualifiche a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome e che essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'atto in esame.

4. Relativamente alle finalità del sistema dei licei, si ritiene necessario inserire - limitatamente ai licei artistico, economico e tecnologico - anche l'obiettivo di assicurare conoscenze e competenze scientifiche e professionali coerenti con l'indirizzo di riferimento.

5. Quanto alle finalità delle specifiche modalità di approfondimento che è possibile realizzare nell'ultimo anno del percorso di studi secondario d'intesa con le università, gli istituti di alta formazione ed il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il richiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Si chiede di specificare, in sede di articolo 2, che a seguito del superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il titolo di diploma liceale, con l'indicazione della tipologia del liceo nonché dell'eventuale indirizzo e settore.

7. All'articolo 5, comma 1, si suggerisce di correggere l'evidente refuso sostituendo la parola "lavori" con l'altra "valori".

8. All'articolo 6, comma 1, si invita l'Esecutivo a prevedere fra gli obiettivi del liceo economico anche specifica attenzione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

9. All'articolo 6, comma 5, risulta opportuno accrescere il numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori nel primo biennio.

10. Con riferimento alle finalità del liceo tecnologico si sollecita l'integrazione dell'articolo 10, comma 1, con l'inserimento dello sviluppo della padronanza della strumentazione necessaria alla comprensione delle principali problematiche collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.

11. Si invita il Governo a riformulare l'articolo 14, al fine di assicurare che l'esame di Stato conclusivo del percorso liceale possa prevedere anche prove laboratoriali.

12. Risulta opportuno integrare l'articolo 15, comma 3, onde stabilire che il rispetto dei livelli essenziali per i percorsi di istruzione e formazione è requisito per l'accreditamento anche delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

13. Relativamente all'articolazione dei percorsi formativi disciplinati all'articolo 17, si segnala la necessità di specificare, al comma 1, lettera a), che il conseguimento della qualifica professionale a conclusione del percorso triennale costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo i crediti maturati.

14. In materia di livelli essenziali della certificazione delle competenze, appare opportuno riformulare l'articolo 20, comma 1, lettera c), in modo da precisare che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale.

15. All'articolo 21, comma 1, alinea, risulta superfluo il riferimento alle istituzioni formative.

16. Appare opportuno consentire agli studenti che lo richiedano, peraltro sin dalla scuola secondaria di primo grado, di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria al fine di approfondire lo studio dell'inglese, ferma restando la possibilità di includere l'insegnamento della seconda lingua nell'ambito delle discipline facoltative.

17. Si invita il Governo a considerare l'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 a partire dall'anno scolastico 2006-2007 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.