Criticità nella definizione dei criteri e nelle modalità di attribuzione del bonus premiale per le scuole di Benevento
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal scrivono ai dirigenti scolastici della provincia, alle RSU e ai docenti.
I sindacati scuola di Benevento scrivono ai dirigenti scolastici della provincia per evidenziare le criticità e per metterli in guardia contro alcune cattive pratiche che si stanno insinuando le scuole, lesive della dignità professionale dei docenti e dell’immagine della scuola pubblica, trasformando cooperazione e collaborazione in competizione e conflitto, mai viatico per nessuna attività umana e men che mai per la comunità scolastica educante.
Il sindacato invita i dirigenti a convocare il tavolo negoziale con le Rsu, come già richiesto al momento della sottoscrizione del Contratto d'Istituto in cui è stata ribadita la natura accessoria del “bonus” docenti.
Qui di seguito il testo del documento unitario delle segreterie provinciali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL.
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Premesso che le scriventi sigle sindacali hanno svolto assemblee in tutte le scuole della provincia, che le stesse hanno partecipato alle contrattazioni d’Istituto evidenziando la posizione critica circa l’attribuzione della premialità prevista dalla legge 107/2015 che è sintetizzata, nel merito, come segue:
- contrasta con i principi costituzionali e viola le leggi vigenti che prevedono che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi;
- crea un’autorità salariale monocratica;
- attribuisce, caso senza precedenti in Europa, competenze valutative nel determinare i criteri di attribuzioni a componenti eletti, senza la certezza che questi abbiano i requisiti necessari per svolgere tale ruolo;
- subordina gli organi collegiali alla volontà di un organo monocratico;
- lede la libertà di insegnamento poiché il bonus, con il suo potere di condizionamento, limita fortemente l’autonomia professionale;
- prevede una procedura premiale estranea alla cultura cooperativa e collegiale della scuola italiana.
Rilevano, inoltre, che in molte scuole il comitato ha stabilito una “vera” procedura concorsuale che riteniamo discutibile ed illegittima in quanto:
- prevede l’auto candidatura per l’accesso alla valutazione atto non enunciato nella legge 107 e in contrasto con la possibilità per tutti di essere coinvolti;
- stabilisce di affidare agli studenti la compilazione di una scheda di valutazione sulle attività di esclusiva pertinenza del ruolo di docente, o, addirittura, una scheda reputazionale per la registrazione su eventuali “criticità” segnalate dai genitori degli alunni;
- stabilisce di determinare, oggi, attività valutabili che risultano per taluni già svolte, mentre per altri sarà impossibile svolgere ad anno scolastico concluso;
- stabilisce il periodo di presenza minima necessaria per accedere alla valutazione,
- stabilisce di escludere il docente che ha in corso un procedimento disciplinare;
- condiziona l'attribuzione del merito all’esito delle prove Invalsi,
- fissa criteri di distribuzione della premialità senza che sia stata determinata la reale attribuzione della somma spettante alla singola scuola;
- valuta e pubblica indicazioni spesso riservate;
- in breve, si formula un “vero” regolamento concorsuale senza il supporto di una normativa esplicita e senza alcun riferimento alle già limitate e spesso confuse indicazioni del MIUR.
Le OO.SS. evidenziano in conclusione le profonde criticità di una procedura che appare molto lontana dal concreto vissuto di un corpo professionale tradizionalmente orientato a pratiche di cooperazione e condivisione nella progettazione e gestione del proprio lavoro; lo strumento del bonus assume una logica tendenzialmente di segno opposto, con rischi non indifferenti di condizionamento e di divisione, specie se l’applicazione della norma si configurasse come affidamento in gestione a un’autorità salariale personalistica e monocratica. Anche prescindendo da altre valutazioni, va tenuto conto che l’assegnazione del bonus è un atto amministrativo e come tale non può configurarsi come esercizio di un arbitrario potere discrezionale, ma va inquadrata nella fattispecie di una decisione assunta sulla base di una “motivata valutazione”, attenta ai canoni della trasparenza, dell’imparzialità, dell’equità e dell’antidiscriminazione (cfr. legge 241/90, legge 190/2012, DLgs 133/13), in esito a un percorso dal quale, trattandosi di retribuzione accessoria, non possono essere esclusi o elusi i dovuti passaggi di natura contrattuale.
Sulla base di quanto premesso, le scriventi Organizzazioni chiedono di essere convocate per un confronto di merito e per evitare il ripetersi degli episodi già denunciati, non accettabili in quanto si configurano non rispettosi delle competenze degli organi collegiali scolastici e lesive delle prerogative sindacali.
Informano che, perdurando il comportamento denunciato saranno intraprese tutte le iniziative sindacali e le azioni giudiziarie che si renderanno necessarie.