FLC CGIL Roma Col: importanti vittorie in materia di carta docenti, ricostruzione di carriera ATA e recupero contributi previdenziali trattenuti dal Ministero
Grande soddisfazione per le sentenze emesse dal Tribunale di Roma
La FLC CGIL Roma Col esprime grande soddisfazione per le sentenze emesse dal Tribunale di Roma sui ricorsi seguiti dal legale Francesco Americo; in particolare:
Vertenza carta docenti: con tre sentenze emesse il 16 novembre il Tribunale di Roma riconosce in favore del personale docente l’importo complessivo di 5000 euro
affermando che:
«In applicazione di tali principi, in ordine ai quali questo giudice non ravvisa motivi per discostarsi, il diritto vantato dalla parte ricorrente di vedersi attribuita la predetta carta docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato, fino alla conclusione delle attività didattiche, deve essere riconosciuto, nei termini indicati in dispositivo, poiché non è emerso in alcun modo che il suo rapporto di impiego si sia svolto con l’adibizione a mansioni o ad attività diverse da quelli assegnate ai docenti di ruolo, né è emerso che essa è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, potendo pertanto trovare accoglimento la domanda spiegata per l’adempimento in forma specifica, con l’attribuzione della predetta Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello di legge».
Vertenza ricostruzione di carriera ATA
La causa ha riguardato un assistente amministrativo che ha impugnato il decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non le aveva riconosciuto integralmente il servizio prestato a tempo determinato.
Con la sentenza emessa il 20.11.2023 il Tribunale di Roma dopo aver rilevato che «Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze Gaviero Torres, punti 53, 54; Del Cerro Alonso, punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126)», conclude riconoscendo alla lavoratrice una fascia stipendiale superiore oltre al pagamento delle differenze retributive pari a 1500 euro.
Per effetto del ricorso, pertanto, la lavoratrice potrà beneficiare di una retribuzione superiore a quella precedentemente percepita.
Restituzione dei contributi previdenziali trattenuti dal Ministero
La lavoratrice contestava la circostanza che sulle somme riconosciute a seguito di una sentenza, l’amministrazione aveva applicato trattenute previdenziali, pagando alla medesima una somma inferiore a quella stabilita dal giudice.
Con sentenza del 30.10.2023 il Tribunale di Roma accoglie il ricorso condannando il Ministero a rimborsare la ricorrente delle somme illegittimamente trattenute pari ad euro 7.600,00.
Entrando nello specifico, il giudice ha evidenziato che «In applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952 il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, la quale, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente; pertanto, il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta da quanto dovutogli per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore».*
La FLC CGIL ROMA COL continuerà in ogni sede a garantire la tutela alle lavoratrici e i lavoratori in presenza di violazioni delle norme contrattuali, costituzionali ed eurocomunitarie.