Scuola non statale. Il Comune di Roma detta le nuove norme per l’accreditamento e convenzionamento degli asili nido privati
Si tratta di regole più vincolanti per la tutela dei rapporti di lavoro del personale in sevizio degli asili nido. In particolare viene ribadita la natura subordinata del loro rapporto di lavoro e l’applicazione dei ccnl di riferimento nazionali e integrativi. Ciò vale anche per i soci lavoratori di una cooperativa sociale.
L’accreditamento e il convenzionamento di strutture educative private rappresentano, già da alcuni anni, uno degli strumenti con il quale il Comune di Roma ha affrontato e affronta la crescente domanda di servizi per l’infanzia nel territorio che non riesce a soddisfare direttamente.
L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le lunghe liste di attesa nei Municipi dando una risposta ai bisogni e alle domande dei cittadini mediante la realizzazione di un sistema integrato, pubblico-privato, fondato su regole ben precise a cominciare dal rapporto di lavoro del personale educativo e ata che opera nelle strutture educative a gestione privata convenzionate con il Comune.
Con la Delibera della Giunta n. 400 del 3/8/2007 il Comune ha reso noto il
“Disciplinare
per l’accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private” ossia le nuove disposizioni in base alle quali, dall’anno educativo 2007-2008, le strutture private, anche aziendali, già autorizzate all’attività di asilo nido, micronido e “spazio be.bi.”, possono chiedere e ottenere l’accreditamento ed il convenzionamento con il Comune stesso.
Il soggetto privato che ottiene accreditamento e convenzionamento si impegna a riservare una quota di posti per i bambini inseriti nelle liste di attesa municipali che non hanno trovato la possibilità di essere accolti negli asili nido comunali.
Il contributo economico richiesto alle famiglie interessate per 11 mesi (settembre-luglio), fissato in apposite tabelle a prescindere dalle rette richieste agli utenti privati, viene ripartito fra la famiglia - per la quota pari a quella pagata negli asili nido comunali - ed il Comune, che eroga la restante parte al gestore privato a nome e per conto dell’utente.
A fronte di tale intervento, l’ente locale impone una serie di vincoli e regole molto specifiche per garantire la qualità e l’efficienza di questi servizi. Il “ Disciplinare”, nel confermare con alcuni correttivi migliorativi i requisiti organizzativi, gestionali ed educativi già previsti dalle precedenti disposizioni del 2003, introduce alcune integrazioni significative rispetto alla tutela del lavoro e dei diritti del personale vincolando al rispetto di detti vincoli il mantenimento della convenzione.
La struttura educativa privata che presenta l’istanza di convenzione deve essere in regola con le disposizioni in materia di lavoro, con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti, non avere in corso procedure relative a lavoro sommerso e dichiarare il CCNL e l’eventuale contratto integrativo applicato.
A tale proposito va ricordato e sottolineato che al personale educativo e ata in forza negli asili nido a gestione privata si applicano le disposizioni normative ed economiche previste dai rispettivi ccnl di settore che sono il ccnl Agidae, il ccnl Fism e il ccnl Aninsei, contratti di lavoro o dalla contrattazione integrativa.
E’ obbligatorio per il gestore garantire a tutti i lavoratori in organico il rapporto di lavoro dipendente ed il rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dal ccnl applicato.
Tale obbligo è vincolante anche nei confronti dei soci lavoratori di cooperativa, a prescindere dal regolamento interno o dallo statuto. L’accertata inosservanza delle norme di legge e contrattuali relative ai dipendenti e reiterati ritardi delle competenze retributive ad esso spettanti sono motivo di risoluzione espressa della convenzione.
I vincoli e i controlli inseriti nel Disciplinare del Comune di Roma dovrebbero rappresentare la pietra angolare di riferimento in base alla quale la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, e gli stessi Enti Locali dovrebbe orientarsi nei casi di affidamento in appalto o in convenzione di servizi di asilo nido o di scuola dell’infanzia ad enti e soggetti privati. A nostro modo di vedere tale disciplina dovrebbe estendersi in tutti i casi in cui soggetti privati ricevono “benefici” economici da parte di soggetti pubblici per la realizzazione non solo di opere ma anche di servizi.
Roma, 30 ottobre 2007