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Scuola: Asti, la FLC CGIL ottiene reintegro in GPS di un docente ingiustamente escluso

Il Tribunale ha condannato il Ministero a reintegrare il docente nella graduatoria e a risarcire il danno causato dalla risoluzione del contratto.

09/12/2022
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A cura della FLC CGIL Asti

Il docente, titolare dei requisiti del titolo abilitante ai sensi del vecchio ordinamento (DM 39/1998) alla data di entrata in vigore del DPR 19/2016, correttamente inserito nella graduatoria di istituto in una scuola secondaria di primo grado della Provincia di Asti, stipulava con il dirigente scolastico, il contratto per la supplenza per l’anno 2020/2021.

Quando ormai prestava servizio da due mesi, a dicembre 2020, l’ufficio degli Ambiti territoriali di Alessandria e Asti disponeva l’esclusione delle graduatorie e la scuola doveva risolvere il contratto.
Secondo il Ministero il diploma di conservatorio vecchio ordinamento (più 24 CFU) non era valido, come titolo per accedere alle GPS e alle GI classe di concorso A030 perché non congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Classi di concorso e titoli di accesso: la nostra applicazione


L’articolo 5 del DM 259/2017 consente ai docenti in possesso dei titoli di accesso alle graduatorie al momento dell’entrata in vigore del DPR 19/2016 (il 23 febbraio 2016) di accedere anche alle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso definite dalla tale normativa sopravvenuta.
Secondo il Ministero, però, questa disposizione sarebbe applicabile solo a chi il 23 febbraio 2016 era già inserito nelle graduatorie previgenti e non a chi ha presentato domanda per la prima volta in data successiva.

Il docente, assistito dalla FLC CGIL di Asti e dall’Avvocato Fabrizio Brignolo, ha fatto ricorso al Tribunale di Alessandria, sostenendo che la norma non prevede alcuna limitazione ed è pertanto valida per tutti i soggetti che disponevano dei titoli di accesso ai sensi della previgente disciplina alla data del 23 febbraio 2016, a prescindere dal momento della proposizione della prima istanza di accesso alla graduatoria.

Il Tribunale ha condannato il Ministero non solo a reintegrare il docente nella graduatoria, ma anche a risarcire il danno, calcolato sulla base della differenza tra quanto il ricorrente avrebbe percepito lavorando per l’intero anno scolastico in esecuzione del contratto ingiustamente risolto e quanto effettivamente guadagnato con le “supplenze brevi” che è stato costretto ad accettare in assenza del contratto annuale.