Bari: l’USP accoglie le tesi della FLC Cgil sui congedi parentali
Importante pronunciamento dell’USP di Bari sulla fruizione dei congedi parentali a seguito del quesito di una lavoratrice della scuola dopo la mancata concessione del permesso richiesto al Dirigente Scolastico.
La posizione della FLC Cgil di Bari
In data 23/01/2007 la Prof.ssa (
omissis) presentava domanda con la quale chiedeva di assentarsi dal servizio per gg. 2, dal 24/01/2007 al 25/01/2007, per congedo facoltativo, ai sensi dell’
art. 12, comma 4 del CCNL 24-7-2003;
Il periodo richiesto di permesso rientrava nel limite dell’ottavo anno di vita della bambina essendo, quest’ultima, nata il 9 maggio 2003;
L’età della bambina era di 3 anni e 8 mesi;
Finora la ricorrente non aveva fruito per intero dei benefici economici previsti dall’art. 12, comma 4 del CCNL 24-7-2003 relativi al primo mese di congedo parentale retribuito al 100%;
Con decreto emesso in data 13 marzo 2007, il Dirigente scolastico, prof. (
omissis), comunicava che,
essendo la bambina ormai di età superiore ai tre anni, “per i giorni di permesso dal 24/01/2007 al 25/01/2007, ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D. Lgs 26 marzo 2001 n.° 151 non compete alcun assegno”.
La FLC Cgil Bari ha impugnato il provvedimento del Dirigente scolastico sostenendo che per il
personale della scuola il comma 4 dell’art. 12
del CCNL 24-7-2003 prevede
1. il diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni,
2. il diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, vale a prescindere dal momento in cui si fruiscono e a prescindere, quindi, dall’età del bambino, sino al limite degli otto anni di vita.
Se così non fosse, del resto, non si comprenderebbe il motivo per cui è stato sottoscritto (ed approvato dagli organi di controllo) il
comma 4 dell’art. 12
del CCNL 24-7-2003.
Il Dirigente dell’U.S.P. è intervenuto su richiesta del dirigente scolastico, sostenendo che “
il periodo di astensione facoltativa non goduto è utilizzabile sino alla più elevata soglia di età.
La retribuzione, in ogni caso, (sia in base alla vecchia che alla nuova normativa) è intera per i primi trenta giorni.”
Bari, 1 giugno 2007
La risposta dell’USP di Bari
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BARI
OGGETTO: Prof.ssa ……………
In risposta al Suo quesito del 24/05/2007 si precisa quanto segue:
L'Astensione facoltativa rientra, ai sensi dell'art. 3 L 53/2000, fra le ipotesi di congedo parentale.
Può essere utilizzata per intero o per frazione di tempo.
Mentre finora doveva essere utilizzata a partire dal termine dell'astensione obbligatoria ed entro il 1° anno di vita del figlio/a, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.
Questo comporta che il periodo di astensione facoltativa non goduto è utilizzabile sino alla più elevata soglia di età.
La retribuzione, in ogni caso, (sia in base alla vecchia che alla nuova normativa) è intera per i primi trenta giorni.
(tanto ai sensi dellart. 12 4° comma CCNL Scuola del 2003 che si rifà all’art. 11 del CCNL II biennio 13/03/2001)
Il Dirigente
F. Scrimitore
Bari, 29 maggio 2007