La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa mette fuorigioco i lavoratori a tempo determinato
Blocco delle proroghe in una delle “scuole di eccellenza” di Pisa.
Con la deliberazione 65 del 28 aprile 2016, il Consiglio di amministrazione della federazione IUSS - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha proceduto ad una singolare e pericolosa applicazione degli articoli 19 e 23 del D.lgs. 81/15:
"è decisa l'impossibilità di procedere con la stipula delle proroghe dei contratti a tempo determinato per il personale tecnico-amministrativo, e comunque di qualsiasi contratto a tempo determinato o di somministrazione con lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di pari mansioni e/o categoria oltre il limite di 36 mesi; si stabilisce che nel caso di emanazione di nuovi bandi volti alla selezione del personale a tempo determinato, sia introdotto come requisito di accesso il non aver prestato servizio alla SSSA, nella medesima categoria e/o per le medesime mansioni, anche con contratto di somministrazione, per un periodo che, sommato a quello previsto dal bando stesso, porti al superamento di 36 mesi; si impone l'approvazione della stipula di contratti a tempo determinato nel limite massimo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, senza alcuna deroga relativa alla tipologia di attività svolte."
Questa norma illegittima è stata basata non su un parere o una norma del dipartimento della Funzione Pubblica sull'applicazione degli articoli 19 e 23 del D.lgs. 81/2015, ma attraverso un “orientamento” dei dirigenti del Dipartimento. Ossia attraverso consultazioni verbali che non hanno nessun rilievo legale. In base a questo atto si scavalcherebbero nelle graduatorie dei concorsi pubblici delle persone che hanno già maturato o stanno maturando 36 mesi di servizio con mansioni di pari livello e categoria legale.
Vorremmo ricordare che alcuni di questi concorsi facevano premio nei titoli l'aver maturato esperienza lavorativa nelle università, perciò chi ha ottenuto un maggior punteggio per il servizio svolto presso la Scuola Superiore Sant'Anna si trova adesso discriminato nella chiamata in servizio, a discapito della legge e anche della logica.
Per di più la deliberazione 65 stabilisce il divieto a partecipare ai concorsi pubblici a tempo determinato alle persone che abbiano prestato servizio alla Scuola Superiore Sant’Anna. Decisione che appare palesemente anti-costituzionale. In altri termini, se la domanda è: un’amministrazione pubblica, alla luce del dell’art.19 del D.lgs. n. 81/2015, può attivare un contratto a termine con un soggetto che ha già raggiunto il limite dei trentasei mesi, nel caso in cui risulti vincitore di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato per posti della medesima categoria contrattuale? La risposta può essere positiva alla luce delle specifiche peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato in ambito pubblico.
Infatti in ambito privatistico il lavoro a tempo determinato è liberalizzato anche dalla necessità di dimostrare l’esistenza di una “causa giustificativa”; nel lavoro pubblico, invece l'assunzione a tempo determinato è subordinata alla sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Ne consegue che nel settore pubblico la successione dei contratti a termine non discende da una decisione unilaterale del datore di lavoro di rinnovare periodicamente il contratto, ma dal superamento di diverse procedure concorsuali, cui il lavoratore ha volontariamente partecipato. Per di più, la preclusione alla partecipazione ai concorsi si rivelerebbe di dubbia costituzionalità con riferimento agli artt.51 e 97 Cost., relativi al libero accesso agli uffici pubblici ed al principio del pubblico concorso.
Ad ulteriore prova, va vista la politica applicata da alcuni atenei del Settentrione che hanno applicato la norma in oggetto in maniera estensiva e favorevole sia alle stabilizzazioni, sia alla non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. Strategia la FLC CGILha favorito e che intende estendere anche alla Sant'Anna, intervenendo sia sindacalmente, sia legalmente.