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Proposta di legge per l’autonomia della Regione Veneto: le contrarietà della FLC CGIL

La posizione della FLC CGIL regionale in merito alla delibera della Giunta Regionale sulla proposta di legge inviata al Parlamento.

29/11/2017
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A cura della FLC CGIL Veneto

In merito al disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale del Veneto relativo alle ulteriori forme di autonomia in attuazione dell’art.116, terzo comma, della Costituzione, la FLC CGIL del Veneto esprime un primo giudizio negativo motivato da una mancanza di condivisione sui temi specifici delle norme generali sull’istruzione, della disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali e sulle ulteriori competenze regionali in materia di istruzione e di ricerca scientifica tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

Nello specifico per quanto riguarda gli artt. 3-4-5-6-18 il giudizio che la FLC del Veneto esprime è di netta contrarietà ed è motivato nel seguente modo: “pur richiamandosi all’art.117 co. 3 della Costituzione in materia di legislazione concorrente è evidente che lo scopo della Regione Veneto è quello di prendersi totalmente il controllo del sistema educativo di istruzione e formazione pubblico, della formazione professionale e dell’università.”

Per la FLC CGIL Veneto i valori di riferimento stanno dentro la Costituzione della Repubblica, nella prima parte ma non solo. Anche l’esigenza, vera, di adeguare servizi, strutture, ordinamenti, le stesse finalità del sistema di istruzione alle mutate esigenze di un mondo che cambia velocemente e che chiede un sempre maggiore bagaglio di conoscenze e  competenze (sapere, saper fare, saper essere) non può prescindere da un ancoraggio forte a questi valori. Pensiamo in particolare:

  • all’art. 3 che afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  • all’art. 33: l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento; la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione;
  • all’art. 34: la scuola è aperta a tutti; i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Disciplinare in modo uniforme ed uguale è quindi una caratteristica fondamentale dello stato unitario: chiedere di esercitare poteri legislativi che modificano l’effettiva parità di trattamento dovrebbe avere l’obiettivo di correggere anomalie già individuate.

Il richiamo all’esigenza di poter legittimamente “normare regionalmente” il sistema educativo d’istruzione e formazione pubblica significa giustificare la necessità di avere una legislazione diversa che dalla relazione del Presidente Luca Zaia non appare sufficientemente motivata.

Conseguentemente la possibilità di avere legislazioni differenziate senza adeguate motivazioni rischia di rompere il sottile equilibrio nazionale sul godimento di diritti fondamentali com’è appunto il diritto all’istruzione: affermare che possono legittimamente essere richieste condizioni “particolari” di autonomia obbligherebbe ad esplicitare e giustificare in modo preciso e puntuale quali sono le diversità che s’intendono perseguire rispetto alla generalità delle prestazioni rese.

È difficile, ad una lettura della delibera, sfuggire all’impressione che sia in atto un’operazione non solo di federalismo spinto ma anche di neo centralismo: a quello dello Stato si sostituisce il centralismo della Regione. Come giudicare altrimenti la richiesta di ottenere dallo Stato tutte le risorse finanziarie?

Allo stesso modo la proposta di Legge prevede un sistema regionale di valutazione, perseguendo questa strada arriveremo a 20 sistemi regionali di valutazione facendo così saltare l’idea stessa del diritto nazionale all’istruzione e allontanando la possibilità concreta di raggiungere in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti sociali uguali per ogni cittadino del paese e della regione stessa.

Se si perseguissero autonomie differenziate da regione a regione al di fuori di questa condizione preliminare, diventerebbe difficile per lo Stato unitario esercitare funzioni di guida tali da evitare fratture nel godimento del diritto fondamentale all’istruzione, creando le premesse per avere scuole con percorsi formativi e programmi non omologhi fra Regioni, con l’inevitabile difficoltà per tutti i cittadini, compresi quelli Veneti, di proseguire studi già intrapresi in altre regioni.

Affrontare il controllo dei processi di valutazione, dei contratti del personale, del controllo degli organi collegiali territoriali e di molte competenze oggi affidate dalla legislazione agli Uffici Scolastici Regionali vuol dire concorrere a far saltare il patto di solidarietà nazionale, aggredendo il ruolo e la funzione dei contratti nazionali come elementi unificanti dei diritti dei lavoratori uguali in ogni parte del territorio nazionale.

Fatte queste considerazioni, è difficile credere che in realtà il testo presentato come disegno di legge abbia come finalità quella “nobile” del miglioramento dell’offerta formativa complessiva, mentre c’è il rischio concreto di leggere fra le righe il tentativo di legittimare un altro obiettivo, che è quello della richiesta di avere a disposizione maggiori risorse così come previsto dall’art. 2.

Non si esplicita nel testo un motivo “astrattamente condivisibile” che possa giustificare lo strappo con le indicazioni nazionali e il contratto nazionale, mentre al contrario c’è il rischio “potenziale” che si possano generare riduzione dei diritti della persona e del diritto ad avere un sistema dell’istruzione uniforme. Entrare infine nel merito della “disciplina” degli organi collegiali territoriali della scuola sembra richiamare un forte centralismo regionale in contrasto con l’autonomia affidata dalla Costituzione alle singole istituzioni scolastiche.

A nostro modo di vedere appare chiaro che lo scopo è quello di avere il controllo sull’orientamento ideologico della formazione attraverso il controllo del personale, con un’operazione di un evidente neocentralismo regionale senza argini, contro il principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 della Costituzione).

Per concludere la FLC del Veneto ribadisce la convinzione che il processo verso un’articolazione dei poteri sia un processo da perseguire senza introdurre strappi che sembrano essere funzionali ad altri scopi, che non sono quelli definiti dalla stessa Costituzione.

In gioco non c’è solo lo sviluppo economico e sociale del paese ma anche la tutela e lo sviluppo dei diritti dei cittadini, di tutti i cittadini e di tutte le persone e i luoghi della formazione sono in questo assolutamente decisivi. Ma questo diritto si afferma e cresce se crescono tutti i diritti, compreso quello al lavoro, alla dignità personale, al sapere, alla conoscenza, all’uguaglianza di tutte le donne e gli uomini, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini, come dice l’art. 3 della Costituzione: senza distinzione di razza, di religione, di condizioni personali e sociali.