approvata la finanziaria al senato: tanto fumo e poco arrosto
Un gran polverone mediatico ha accompagnato le ultime convulse ore dell'approvazione in prima lettura al Senato della Legge Finanziaria 2004 ed è ora legittimo chiedersi cosa è rimasto di tante promesse e proclamate attenzioni
Un gran polverone mediatico ha accompagnato le ultime convulse ore dell'approvazione in prima lettura al Senato della Legge Finanziaria 2004 ed è ora legittimo chiedersi cosa è rimasto di tante promesse e proclamate attenzioni nei confronti di università, ricerca e alta formazione artistica e musicale. Dobbiamo purtroppo constatare che non è difficile elencare i (miseri) miglioramenti ottenuti con tanta fatica: 150 Mln di Euro aggiuntivi per il Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei ed una norma che dovrebbe consentire l'assunzione dei ricercatori di università ed Enti Pubblici di Ricerca vincitori di concorso al 31 ottobre 2003, ma che, per come è stata contortamente concepita, non da' purtroppo garanzie reali a molti tra coloro che si trovano in quella scomodissima situazione. Su questa questione in particolare si era accentrata l'attenzione, specialmente dopo l'intervento del Presidente della Repubblica che, prendendo spunto da quella vicenda, aveva richiamato Governo e Parlamento alla necessità per il Paese di investire di più sull'università e sulla ricerca; e dispiace allora dover rilevare come la maggioranza di Governo abbia voluto concepire una norma che solo formalmente corrisponde al richiamo del Presidente della Repubblica. Infatti solo alcuni tra i ricercatori senza presa di servizio potranno essere assunti il 1 gennaio 2004, più esattamente solo quelli i cui atenei rispettino il vincolo di bilancio stabilito dalla L. 449/97 - spesa per il personale inferiore al 90% del bilancio - norma mai abrogata e quindi comunque in vigore, ma che il testo licenziato dal Senato addirittura richiama e sottolinea. Se si voleva davvero fare un "bel gesto" forse era il caso semmai di derogare da questa norma per un caso così particolare: molti tra quei ricercatori dovranno invece attendere ancora a lungo, sperando che i 150 Mln di Euro aggiuntivi al Fondo per il Finanziamento Ordinario, una volta ripartiti fra gli Atenei, consentano di rispettare i vincoli della L. 449/97 e quindi la loro assunzione. Il balletto delle roboanti e pelose dichiarazioni non poteva, forse, partorire risultato peggiore: meglio un dignitoso rifiuto che l'ennesima beffa. Ora la Legge Finanziaria passa all'esame della Camera: c'è quindi la possibilità di cambiare veramente rotta, vedremo se Governo e maggioranza dimostreranno di averne anche la volontà. Abbiamo già detto di cosa c'è bisogno durante la discussione in Senato: l'eliminazione del pluriennale blocco delle assunzioni ed un aumento significativo delle risorse per Università, Enti Pubblici di Ricerca ed istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
Attendiamo (poco) fiduciosi delle risposte.
La Segreteria Nazionale SNUR-CGIL
Roma, 17 Novembre 2003
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Testo dell'emendamento:
Sblocco (limitato) delle assunzioni dei ricercatori
Emendamento alla Finanziaria 2004 approvato dal Senato il 14.11.03:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle Università e degli Enti ed Istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le Università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al trasferimento alle singole Università ed Enti delle occorrenti risorse finanziarie."
Prima parte del comma 4 dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997,n. 449:
"Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590..."