Cnr. Questione previdenziale assegnisti ex L. 285/77: la storia è (in)finita
L’Inpdap riconosce la possibilità di riscattare ai fini previdenziali gli «assegni di formazione professionale» attribuiti nei primi anni ottanta ai sensi della L. 285/77. S’avvia finalmente a soluzione una questione annosa.
All’inizio degli anni ’80, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 285/1977, il Cnr bandì due concorsi per complessivi 920 «assegni di formazione professionale» per diplomati e laureati. I vincitori svolsero per un primo triennio attività di ricerca scientifica presso organi del Cnr e U.O. di Progetti Finalizzati presso altri Enti. Nel 1984, la L. 138/1984 autorizzò il Cnr e l’Istituto «Mario Negri» a completare i programmi di formazione. Coerentemente, il Cipe prorogò per un anno gli assegni e, nel 1985, si pronunciò per una nuova proroga sino all’espletamento di selezioni pubbliche.
La L. 14/1989 consentì l’espletamento di tali prove selettive sia per gli assegnisti del Cnr sia, a seguito di apposito provvedimento approvato dalla Regione Lombardia, per quelli attivi presso l’Istituto «Mario Negri». Così, nel corso del 1990, le Amministrazioni presso le quali gli assegnisti avevano effettivamente prestato servizio predisposero i bandi di concorso e celebrarono le corrispondenti procedure selettive.
Il 1° settembre 1990 gli assegnisti già in servizio presso il Cnr risultati vincitori delle prove selettive furono assunti dall’Ente. Per loro, a differenza dei colleghi assunti presso altre amministrazioni, era sinora rimasta aperta la questione del riconoscimento ai fini previdenziali del servizio reso con lo strumento dell’«assegno di formazione professionale».
Dopo alcuni approfondimenti, l’Inpdap ne sostanzialmente riconosciuto le caratteristiche di prestazione di lavoro subordinato, ammettendone contestualmente la possibilità di riscatto ai fini previdenziali. Inoltre, la stessa Inpdap s’è detta disponibile, ai fini del computo del contributo di riscatto, a prendere in considerazione la data del 19 giugno 1991, relativa alla notifica di un ricorso a suo tempo presentato dagli interessati al TAR del Lazio, quale «momento di manifestazione della volontà di valorizzare ai fini pensionistici» il periodo d’attività prestata in qualità d’assegnista.
Gli interessati al riscatto possono inoltrare alla sede territoriale dell’Inpdap di competenza apposita richiesta in carta semplice, che non è comunque vincolante.
FLC Cgil - FIR Cisl - Uil PA-UR
Roma, 14 dicembre 2006