CNR: valorizzazione professionale per ricercatori e tecnologi, odissea parte terza
Il tribunale di Milano ammette il personale escluso dal concorso per dirigenti di ricerca I livello.
Con ordinanza pubblicata il 12 novembre 2020 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la richiesta di provvedimento ex art. 700 finalizzata ad ottenere l’ammissione di un lavoratore escluso dal CNR, dalla procedura ex art. 15 co. 6 CCNL Comparto Ricerca.
Nel caso specifico il ricorrente era stato escluso nonostante lo scorrimento della sua graduatoria fosse avvenuto prima del 31 dicembre 2019 (termine individuato dal CNR nel bando concorso quale requisito di ammissione); mentre il suo inquadramento risultava successivo a tale data.
Il giudice ordinario ha respinto tutte le eccezioni sollevate dall’Ente ed accolto le tesi del lavoratore assistito dal nostro legale avv. Francesco Americo affermando che la corretta interpretazione del bando non avrebbe dovuto portare alla esclusione dal concorso e quindi «la previsione del bando che richiede l’inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del 31.12.2019, risulta illegittima e deve essere disapplicata».
Inoltre è stata confermata l’esistenza del periculum in mora e richiamato il principio in base al quale l’ammissione alla procedura di selezione «consentirebbe di soddisfarne l’interesse a partecipare alle fasi della procedura, salvaguardando l’interesse pubblico di cui è portatrice l’amministrazione al principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell’azione amministrativa».
Si chiede a questo punto al CNR di ammettere, in via di autotutela, il personale escluso dalla procedura in questione in considerazione del fatto che la procedura di valutazione è ancora in essere e, tale decisione, garantirebbe la partecipazione dei lavoratori esclusi ed il rispetto della par condicio tra i candidati.