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Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: il punto sulla trattativa nel settore ricerca

La FLC CGIL chiede un cambio di passo e un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa nel merito delle proposte avanzate.

13/02/2023
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Stato della trattativa del CCNL 2019-2021: finanziamento EPR no MUR, ordinamento professionale, art. 58 R/T e lavoro agile, valutazione della performance.

Con la prima bozza di lavoro dell’ARAN del 6 giugno 2022 relativa alla parte generale del contratto, quella che si applica a tutte e quattro le sezioni ( scuola, università, ricerca e AFAM), è cominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL istruzione e ricerca, che ha visto, a novembre dello scorso anno, la sottoscrizione di un accordo relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019-2020 e 2021 per la generalità dei lavoratori del pubblico impiego (incremento del 3,78% della massa salariale). Questo accordo farà parte integrante del nuovo CCNL, che prevederà, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022 e, per la parte normativa, la rivisitazione delle norme contrattuali in essere, a partire dall’ordinamento professionale, oltre la normativa contrattuale di istituti attualmente non previsti dal CCNL, come il lavoro agile e quello da remoto.

Filo diretto sul contratto
 

PARTE ECONOMICA

La situazione del settore ricerca presenta l’assurda anomalia che le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal primo gennaio 2022 (lettera b e lettera c dell’art. 1 comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR. Si tratta di risorse molto importanti, ben più alte di quelle già erogate al personale con l’accordo di novembre, risorse che, se fossero stanziate per tutti gli EPR e non solo per quelli vigilati dal MUR, potrebbero effettivamente consentire al nuovo CCNL di finanziare le modifiche dell’ordinamento professionale, consentendo così a tutto il personale uno sviluppo di carriera e un significativo incremento della retribuzione. Il fatto che siano state previste le risorse per la valorizzazione del personale soltanto degli Enti di ricerca vigilati dal MUR senza che analogo impegno sia stato assicurato dagli altri Ministeri, oltre a rendere naturalmente impossibile l’adozione di norme contrattuali vincolanti a carattere nazionale, determinerà inammissibili disparità di trattamento economico e di prospettiva di carriera tra lavoratori a cui si applica lo stesso contratto nazionale! Questo per la FLC CGIL non è accettabile e da subito, anche prima che la legge di bilancio 2022 fosse approvata, abbiamo messo in atto tutte le possibili iniziative per ottenere un analogo finanziamento anche per il personale degli EPR non vigilati dal MUR (lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, incontri presso i singoli ministeri, proposte di emendamento, un presidio davanti alla sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc..). Come risultato di queste iniziative, siamo infine riusciti a far inserire in un accordo sindacale, sottoscritto a novembre presso il ministero dell’Istruzione e del merito, l’impegno del ministro Valditara, “sentito il ministro della funzione pubblica” a “porre rimedio attraverso un intervento in un prossimo veicolo normativo” al mancato finanziamento della valorizzazione professionale per il personale degli EPR non vigilati dal MUR. Si tratta di un accordo importante, siglato anche alla presenza del Presidente dell’ARAN ed è il primo impegno sottoscritto per la soluzione di questo problema. Nonostante ciò, ad oggi, anche dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023, delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR non vi è traccia e pertanto non rimane che intensificare ulteriormente l’iniziativa sindacale, incalzando il Governo e i ministri interessati, anche mediante iniziative pubbliche e di mobilitazione, considerando imprescindibile ottenere una soluzione a questo problema prima di poter sottoscrivere il CCNL, cosa che auspichiamo si possa fare nei prossimi 2/3 mesi.

PARTE NORMATIVA

Per scelta dell’Aran, con il nuovo anno è ricominciata la trattativa rivedendo la parte generale, quella che riguarda tutti e quattro i settori del CCNL Istruzione e ricerca, già in parte discussa all’inizio della trattativa nel mese di giugno 2022, per poi proseguire di nuovo con le parti specifiche dei singoli settori. Va evidenziato che nonostante il tempo trascorso e i diversi incontri di trattativa, sia sulla parte generale che sui temi specifici per la ricerca, ad oggi possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che purtroppo non si è arrivati ancora a concordare alcunché su nessuno dei temi importanti che riguardano questo rinnovo contrattuale. Riteniamo comunque utile fornire al personale il punto della situazione su alcuni dei temi affrontati fino ad oggi nella trattativa all’ARAN, anche in considerazione del fatto che informazioni contraddittorie, a volte infondate, stanno generando non poca confusione. 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

  1. Revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo.

L’ARAN, dopo delle discussioni orientative, partendo da uno schema già utilizzato negli altri comparti di contrattazione ha avanzato diverse proposte, con un obiettivo preciso:

  1. nel nuovo ordinamento devono essere previste 4 aree a seguito di norme di legge
  2. la quarta area nasce vuota e ci si può accedere solo con i requisiti previste per l’accesso dall’esterno
  3. non si possono avere meccanismi automatici di primo inquadramento.

Con queste premesse sono state fatte alcune proposte embrionali da parte dell’ARAN, la prima con 4 aree per tecnici e 4 per amministrativi, la seconda con 4 aree per “tecnici non scientifici ed amministrativi” e 2 per “tecnici scientifici”, senza peraltro affrontare in dettaglio mai le modalità di carriera dentro e tra le aree stesse. La FLC CGIL rispetto a questa impostazione dell’ARAN, ha teso nei suoi interventi a mettere in risalto la specificità del settore ricerca rispetto alla PA, evidenziando puntualmente le criticità dei due modelli proposti, che non riteniamo applicabili ed ha portato al tavolo una posizione così riassumibile:

  • Devono essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa
  • Il nuovo ordinamento rispetto al modello attuale deve dare la possibilità di uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi e prevedere, a regime, modalità semplificate di progressione all’interno dell’area (ex profilo) e all’area immediatamente superiore.
  • Il differenziale economico tra le posizioni iniziali di ogni area e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale tra le posizioni iniziali del profilo e l’ultima posizione economica acquisibile nel medesimo profilo.
  1. Revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo

Nella bozza presenta dall’ARAN, per il personale Ricercatore e tecnologo è previsto un cambio di denominazione (R/T, R/T senior, Direttore di ricerca/tecnologo) e la classificazione in tre distinti profili, a differenza del modello odierno in cui il personale è classificato in un solo profilo omogeneo diviso in 3 livelli.

Questo cambio di architettura metterebbe a rischio la percorribilità dell’art. 15, unico strumento ad oggi di valorizzazione di carriera, a vantaggio di un meccanismo che potrebbe portare alla necessità di prevedere che il 50% delle posizioni disponibili sia da attribuire tramite concorsi aperti all’esterno. Si fa presente a riguardo che nella bozza di lavoro presentatala dall’ARAN la parte relativa alle modalità di passaggio tra i profili proposti è rimasta ancora vuota. In ogni caso la FLC CGIL ha ribadito la sua assoluta contrarietà e indisponibilità a meccanismi che irrigidirebbero ulteriormente i passaggi ed anzi ha ribadito come sia necessario rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide, prevedendo meccanismi di esigibilità delle stesse. Riteniamo molto probabile che su questo punto di fondamentale importanza l’ARAN possa rivedere la propria posizione.

ART. 58 ORARIO DI LAVORO RICERCATORI E TECNOLOGI e LAVORO AGILE E DA REMOTO

Il principio dell’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro dei ricercatori e tecnologi è stato sancito da più di venti anni nel CCNL ed è elemento fondante per far vivere i diritti costituzionali di libertà di ricerca.

In questi anni abbiamo assistito a numerosi attacchi surrettizi da parte delle amministrazioni degli enti a questo articolo nel tentativo di limitarne gli effetti e ledendo i diritti dei ricercatori e tecnologi. Pertanto, la FLC CGIL nello spirito di sgombrare ogni ambiguità interpretativa intende proporre di modificare l’art. 58 soltanto al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.

In relazione all’allarme creato su questo tema, si fa comunque presente che ad oggi non vi è stata ancora alcuna approfondita discussione di merito sull’art. 58, ma è stato soltanto richiamato di riflesso rispetto al tema del lavoro agile.

La prima volta in cui è stato menzionato l’art. 58 è durante la prima riunione all’ARAN, quando ci è stato presentato il documento di lavoro sulla parte generale datato 7 giugno 2022, dove tra i destinatari del lavoro a distanza (agile e da remoto) era previsto che esso si applicava “al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca”: in quella occasione la sola FLC CGIL intervenne sul punto chiedendo che fosse modificato con “al personale tecnico e amministrativo degli EPR” e quando ci fu chiesto il motivo di tale richiesta, spiegammo appunto che l’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi era già regolamentato in maniera flessibile dall’art. 58 e che, al momento della discussione nella sezione ricerca, avremmo avanzato su questo articolo una proposta di modifica. Nelle successive bozze di lavoro fornite dall’ARAN effettivamente sul lavoro agile è sempre stato esplicitato il riferimento al solo personale tecnico e amministrativo.

L’ultima volta che si è parlato dell’art. 58 è stato il 25 gennaio 2023, quando è ripresa di nuovo la discussione sulla parte generale e al momento della discussione del lavoro agile alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto di inserire tra i destinatari anche i R/T, provocando naturalmente la nostra opposizione a cui si è aggiunta anche quella di un’altra organizzazione sindacale l’ARAN nell’occasione, senza entrare nel merito o specificare alcunché, ha fatto presente di ritenere incompatibile la coesistenza dell’art. 58 e del lavoro agile, rimandando la discussione alle riunioni di settore. Comunque, la successiva bozza di lavoro dell’ARAN del 2 febbraio 2023 sul punto non è stata modificata, prevedendo ancora l’esclusione dei R/T tra i destinatari del lavoro agile.

A riguardo si fa presente che da un successivo chiarimento con le altre organizzazioni sindacali, sembra condiviso da tutti l’obiettivo di prevedere una modifica dell’art. 58 che estenda e chiarisca la possibilità del lavoro fuori sede dei R/T, comprendendo la propria abitazione.

Sul tema è comunque utile precisare il fatto che vi è una differenza sostanziale tra l’art. 58 e il lavoro agile, dove nel primo è esplicitamente previsto un obbligo rispetto all’orario di lavoro, mentre nel lavoro agile, nella norma di riferimento, l’orario di lavoro non è contemplato a fronte però di alcuni altri vincoli, che è bene chiarire che così come sono previsti, a meno di concordare sostanziali modifiche, non possono essere in alcun modo applicati ai R/T, in quanto sono in netto contrasto con i principi di autonomia e libertà di ricerca previsti anche nel testo unico del pubblico impiego ( art. 7 comma 2 e art. 15 comma 2).

Per quanto riguarda il lavoro agile per il personale tecnico amministrativo, nella riunione del 25 gennaio la FLC CGIL ha proposto una serie di modifiche al testo di lavoro proposto dall’ARAN, che di fatto tende a replicare quanto previsto nei CCNL già sottoscritti di Funzioni centrali, sanità e funzioni locali. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di rendere maggiormente esigibile e flessibile l’utilizzo di tale modalità di lavoro, tenendo conto e valorizzando la specificità dell’organizzazione del lavoro e delle attività negli Enti di ricerca, aspetto fondamentale di cui l’ARAN dovrà prendere atto per le ricadute che ha su diversi aspetti delle norme contrattuali in discussione, che non possono semplicemente essere mutuate dai contratti degli altri comparti già sottoscritti.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E ALTRI TEMI DELLA PARTE GENERALE

Per gli altri aspetti della parte generale di particolare interesse per il settore ricerca oltre il lavoro agile, abbiamo ribadito le nostre posizioni e quindi abbiamo avanzato delle proposte di modifica anche sui seguenti argomenti:

  • Organismo paritetico per l’innovazione: per il nostro settore riteniamo abbia poco senso istituirlo a livello di Ente, mentre potrebbe avere una sua utilità se previsto a livello nazionale con l’attivazione di un livello di confronto interministeriale presso il MUR;
  • Performance: riteniamo indispensabile il superamento dell’art. 20 del contratto vigente che prevede la valutazione annuale della performance per la erogazione differenziata di premi individuali. Abbiamo proposto di abrogare i primi tre commi dell’articolo in quanto la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità non risponde ad alcuna esigenza reale, anzi, l’applicazione di una tale previsione contrattuale, non dovuta in termini legislativi, rappresenta un ulteriore problema e non certo una incentivazione per la valorizzazione del lavoro improntato alla collegialità, così importante per le attività svolte negli Enti pubblici di ricerca.

Dopo le ultime tre riunioni sulla parte generale svolte a gennaio, dallo scorso 8 febbraio si è cominciato ad affrontare, articolo per articolo, i temi della sezione scuola, dopodiché ci saranno quelle sull’università e quindi sarà la volta del settore del personale degli Enti pubblici di ricerca, che pertanto, presumibilmente, riprenderà la discussione nel mese di marzo.

Ci auguriamo ora che la trattativa possa finalmente entrare nel merito delle questioni che più volte abbiamo posto e che l’ARAN non continui a limitarsi a registrare le posizioni sindacali ma che cominci a dare risposte alle proposte avanzate, consentendo così al confronto di entrare effettivamente in una fase più concreta e conclusiva.

Continueremo a tenervi informati sull’evoluzione della trattativa.