Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Ricerca » CREA: il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) manipola l’ordinamento professionale del personale tecnico e dei tecnologi

CREA: il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) manipola l’ordinamento professionale del personale tecnico e dei tecnologi

Solo all’atto di pubblicazione del ROF l’Ente rende nota la norma che disciplina i compiti di operatori tecnici, collaboratori tecnici e tecnologi in modo difforme rispetto alla classificazione professionale prescritta dal DPR 171/91 e dalla Carta europea dei ricercatori. 

13/07/2020
Decrease text size Increase  text size

In seguito alla approvazione da parte del Ministero vigilante, il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia (CREA) ha rivelato la sua natura di provvedimento determinato da obiettivi modesti e del tutto contingenti, oltre che manipolatori dell’ordinamento professionale di operatori tecnici, collaboratori tecnici e tecnologi definito dalle norme legislative e contrattuali.

Infatti, l’art. 13, comma 3 e comma 6, del Regolamento adottato con decreto commissariale 60 del 13 maggio 2020, prefigura l’assegnazione di compiti, competenze e responsabilità amministrative al personale tecnico (operatori e collaboratori tecnici) ed ai tecnologi.

Obiettivi “modesti”, perché il Regolamento è deformato sino a perdere la corretta natura di atto generale organizzativo, piegandosi al ruolo di mero atto di assegnazione di mansioni individuali. Obiettivi “contingenti”, poiché il ROF attesta e tenta di porre maldestro rimedio ad una carenza organizzativa e gestionale (l’insufficienza di profili amministrativi) manipolando i compiti professionali di operatori tecnici, collaboratori tecnici e tecnologi.

Tali disposizioni si pongono in contrasto e in violazione con l’ordinamento professionale del personale tecnico e dei tecnologi, prescritto dall’Allegato 1) al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 febbraio 1991 n. 171, nonché da numerose ulteriori norme contrattuali.

Per tali ragioni, anche al fine di evitare all’Ente un aggravamento di contenzioso, la FLC CGIL ha chiesto che le disposizioni citate vengano espunte dal testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), riconducendo il contenuto dell’atto a quello proprio e legittimo di provvedimento generale di disciplina degli Uffici dell’Amministrazione centrale e dei Centri.

E’ l’ennesima occasione perduta: un tentativo di far passare come “democraticamente deliberato” e sottoposto alle Organizzazioni sindacali un ROF nel quale, ancora una volta, domina una visione verticistica dell’Ente, impermeabile, autoreferenziale, imbalsamata dalla necessità di perpetuare l’intangibilità dell’assetto gestionale rispetto ad ogni responsabilità. Un ROF in cui si ignora deliberatamente l’ordinamento professionale e si rinnega di fatto la Carta europea dei Ricercatori, simulando solo formalmente di tenerla in grande considerazione. Un ROF che delinea un CREA centralizzato, dominato dalla burocrazia, in cui la componente tecnico-scientifica è resa sempre più marginale. Non è così che si recepisce quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 218/2016. Non è così che si realizzano forme efficaci di partecipazione del Personale e delle Organizzazioni sindacali che lo rappresentano alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

Qualora l’Ente non determini tempestivamente una modifica del ROF e la sua riconduzione alla corretta disciplina professionale del Personale dei ruoli tecnici e di tecnologo, saranno i fatti (purtroppo) a dimostrare quanto sia stata improvvida e dannosa la scelta autocratica di manipolare e distorcere l’ordinamento stabilito dalle norme contrattuali collettive per porre semplicisticamente rimedio ad una contingente e temporanea carenza di personale amministrativo.

_______________________________________

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Commissario straordinario Cons. Gian Luca Calvi

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Direttore generale
Dott. Antonio Di Monte

Oggetto: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF)

Egregio commissario, caro direttore,

in seguito alla approvazione (prot. Ufficio Capo di gabinetto MIPAAF 29 maggio 2020 n. 6033), rileviamo che il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), sottoposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia (CREA), nella versione contenente le prescrizioni del Ministero vigilante (decreto commissariale 13 maggio 2020 n. 60), contiene due disposizioni che disciplinano irritualmente l’ordinamento del personale definito dalle norme legislative e contrattuali.

Infatti, l’art. 13, comma 3 e comma 6, del Regolamento prefigura l’assegnazione di compiti, competenze e responsabilità amministrative al personale tecnico (operatori e collaboratori tecnici) ed ai tecnologi.

Tali disposizioni si pongono in contrasto e in violazione con l’ordinamento professionale del personale tecnico e dei tecnologi, prescritto dall’Allegato 1) al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 febbraio 1991 n. 171, nonché da numerose ulteriori norme contrattuali.

Per tale ragione, anche al fine di evitare all’Ente un aggravamento di contenzioso, è opportuno che le disposizioni citate vengano espunte dal testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), riconducendo il contenuto dell’atto a quello proprio e legittimo di provvedimento generale di disciplina degli Uffici dell’Amministrazione centrale e dei Centri.

Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare al tema della tutela dell’integrità e corretta applicazione dell’ordinamento professionale prescritto dalle norme contrattuali collettive di lavoro.

Cordialmente
FLC CGIL CREA 

Altre notizie da: