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Emendamenti alla legge finanziaria 2004 proposti dallo Snur-Cgil

Il ddl della Finanziaria 2004 è un inusitato attacco al ruolo e alla funzione sociale dell’alta formazione e della ricerca in Italia,

16/10/2003
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Il ddl della Finanziaria 2004 è un inusitato attacco al ruolo e alla funzione sociale dell’alta formazione e della ricerca in Italia, così rafforzando la scelta in favore di un modello generale di sviluppo fondato sul dumping sociale, sull’attacco ai diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni, nel quale l’alta formazione e la ricerca sono un inutile lusso i cui costi, in tempi di difficoltà economiche, sono i primi a dover essere tagliati.

Queste scelte ricadono immediatamente sulle condizioni di vita e di lavoro di chi già opera nelle Università, negli EPR e nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale: non ci sono, infatti, finanziamenti adeguati ai contratti di questi comparti, nonostante che tutti i settori in discorso siano interessati a profondi processi di riforma che non possono essere portati correttamente a compimento senza un adeguamento della normativa contrattuale con i relativi rilevanti costi. Basti pensare, ad esempio, alla riforma della didattica universitaria, alla nascita dell’INAF, alla riforma dell’AFAM. E a questa avarizia corrisponde una "strana" generosità nei confronti di potenti istituzioni private, come il San Pio V, che non hanno finora dato prova di autorevolezza né scientifica nè didattica.

Va anche denunziata l’ipocrisia con la quale il Governo affronta il problema del personale addetto alla ricerca e alla didattica universitaria. Da un lato, il Governo, a parole, dichiara di condividere la preoccupazione sull’esiguità del numero di ricercatori che operano nel nostro Paese e che molti di essi trovano lavoro in altri Paesi (quel fenomeno che va sotto il nome di "fuga dei cervelli"); dall’altro, rinnova il blocco delle assunzioni anche per il 2004 e stabilisce l’obbligo anche delle Università e degli EPR di ridurre il proprio personale.

Il blocco delle assunzioni, se è grave per tutti in quanto frustra legittime aspettative, lo è in modo particolare per chi abbia vinto un concorso da ricercatore. Ed infatti, il giovane che abbia vinto questo concorso si trova di fronte alla sciagurata alternativa di procurarsi un reddito lavorando altrove abbandonando l’attività di ricerca coltivata durante il dottorato e, successivamente, durante la borsa di studio o l’assegno di ricerca ovvero di continuare a coltivare la propria linea di ricerca senza alcun corrispettivo economico. In questa situazione, non c’è molto da meravigliarsi che i migliori di questi giovani cerchino una collocazione all’estero, rinunziando a lavorare in Italia, o prendano vie diverse da quelle della ricerca scientifica.

La scelta di confermare il blocco delle assunzioni non solo è profondamente iniqua ai danni del personale che dovrebbe essere assunto, ma è anche sciagurata per i danni che arreca all’Istituzione e al suo ruolo sociale. E’, infatti, a tutti noto (e dovrebbe esserlo anche ai nostri governanti) che nel decennio 2010-2020 andrà a riposo la parte maggiore degli attuali docenti. Come potranno essere sostituiti, se oggi non reclutiamo al livello più basso della carriera?

Inoltre, l’obbligo, per le Università, per gli Enti di ricerca e per le Istituzioni AFAM di ridurre il proprio personale, non è in stridente conflitto con l’obiettivo di portare il numero il numero degli addetti ad un livello comparabile a quello dei nostri partners europei?

E’ per reagire a questa politica e per far fronte a queste oggettive esigenze del sistema che lo Snur propone un piano di reclutamento straordinario di ricercatori.

In realtà, se partiamo dall’assunto che, per questo Governo, la ricerca e la formazione universitaria sono un lusso, allora la sua politica non appare più contraddittoria, ma – al contrario – logica e coerente. Le Università statali si trasformino in Agenzie per la formazione e la ricerca applicate, immediatamente funzionali ai cicli produttivi storicamente dati e, con simili attività, si autofinanzino sul mercato e non più a carico del bilancio statale. Analogo discorso vale per gli EPR e per l’AFAM.

In apparente contraddizione con tutto ciò, con l’art. 2 del d.l. n. 269/2003, viene introdotto un meccanismo teso ad incentivare il rientro dei "cervelli fuggiti". Dato il blocco delle assunzioni nelle strutture pubbliche, questi incentivi, infatti, potranno essere utilizzati solo dai ricercatori che opereranno per le imprese private e, dunque, nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico.

L’attacco alle strutture pubbliche della ricerca e dell’alta formazione passa anche attraverso la creazione di nuove istituzioni: il Collegio d’Italia (art. 21 ddl finanziaria) e l’Istituto italiano di Tecnologia (art. 4 d.l. n. 269/2003). E’ noto come il processo di controriforma messo in moto dall’attuale Governo abbia trovato forti resistenze nella comunità scientifica. La scelta strategica è, dunque, quella di creare ex novo degli organismi con competenze generali e generiche ("promuovere la scienza, l’arte e la cultura" per il Collegio d’Italia; "promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica", per l’IIT), depotenziando anche dal punto di vista finanziario (ma non solo) tutte le Istituzioni esistenti ed affidando i nuovi Enti a persone di sicura fede governativa.

Lo Snur-Cgil, a fronte di queste scelte politiche governative ed a difesa della funzione sociale delle istituzioni pubbliche dell’alta formazione e della ricerca, propone i seguenti emendamenti:

Emendamenti alla legge finanziaria 2004 proposti dallo Snur-Cgil

Art 4, comma 2: Sostituire all’ultimo periodo il seguente: "I ministri competenti procedono annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun Ente".

Art. 10, comma 4: Sopprimere il secondo periodo. In subordine: eliminare le parole "quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni". - Motivazione: difendere le autonomie e, comunque, chiarire la norma.

Art. 11, comma 4: Aggiungere, alla fine del primo periodo: "e alle Università ed agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI"; sopprimere al comma 2 le parole "le Università, gli Enti di Ricerca". In subordine aggiungere all’art. 11, comma 3, dopo le parole "settore giustizia" e prima delle parole "nonché dei vincitori", le seguenti: "del personale delle Università degli Enti Pubblici di Ricerca, l’ENEA e l’ASI". Sempre in via subordinata aggiungere al comma 4, dopo le parole "al comparto scuola" le parole "e ai ricercatori delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca, dell’ENEA e dell’ASI", e al comma 11, dopo le parole "autonomie locali," le parole "le Università, gli Enti di Ricerca, l’ENEA e l’ASI".

Art. 11, comma 6: Aggiungere dopo le parole "servizio sanitario nazionale" e prima delle parole "criteri e limiti", le parole "nonché per le aziende ospedaliere universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517". Motivazione: anche questa tipologia di aziende ospedaliere devono adempiere agli obblighi assistenziali concordati con le Regioni, concorrendo alla realizzazione del Piano sanitario nazionale.

Art. 11, comma 11: Aggiungere: "La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI", (in subordine

Art. 11, comma 11: Eliminare le parole "o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto".

Art. 11, comma 11: Aggiungere, dopo le parole "personale infermieristico del servizio sanitario nazionale", le parole "e delle aziende ospedaliere universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517")

Art. 11, comma 13: Aggiungere: "La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI"

Art. 12: Aggiungere i seguenti commi:

5.- Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del D. M. 509/99.

6.- L’art. 4 del D.L. 269/2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma 5 per gli anni 2004, 2005 e 2006.

7.- Il fondo viene ripartito tra le Università con Decreto del Ministero dell’IUR, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

8.- Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all’atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del programma di cui al comma 5, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo.

Art. 12bis: Aggiungere un articolo 12bis: "I contratti di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono finanziati a carico dello stanziamento in favore del Ministero della Salute, di cui alla tabella A".

Art. 20, comma terzo: Sostituite le parole da "i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado" a "università statali" con le parole "le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le Università statali e le Istituzioni pubbliche dell’alta formazione artistica e musicale". Motivazione: se sono i docenti ad acquistare, il bene è di loro proprietà.

Art. 20, aggiungere un nuovo comma 6: "Le norme di cui all’art. 24 Legge 289/2002 non si applicano alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI e alle istituzioni AFAM.". In subordine eliminare dal comma 3 le parole da "previa apposita indagine" a "stipula le conseguenti convenzioni".

Art. 21: sopprimerlo. Motivazione: non è opportuno costituire un ente inutile, per l’eccessiva genericità del suo compito.