La CGIL scuola e lo SNUR sulla finanziaria 2004
La manovra finanziaria per il 2004 sul piano generale è caratterizzata da una serie di provvedimenti inaccettabili che colpiscono tutti i lavoratori e non sono utili all’economia del paese.
La manovra finanziaria per il 2004 sul piano generale è caratterizzata da una serie di provvedimenti inaccettabili che colpiscono tutti i lavoratori e non sono utili all’economia del paese. Provvedimenti che, con il ricatto dell’emergenza economica, servono a far digerire ai lavoratori e ai cittadini, interventi inutili o dannosi.
Le modifiche al sistema pensionistico, allegate alla legge finanziaria, che si vogliono imporre, sono costruite su un castello di bugie, sono inaccettabili e vanno respinte perché peggiorano fortemente il sistema di tutela dei lavoratori. Stravolgono l’ultima riforma (la legge Dini) che sebbene non ancora completata aveva prodotto un equilibrio dei conti dell’INPS, aboliscono le pensioni di anzianità toccando diritti ed aspettative delle persone, indeboliscono ulteriormente la posizione previdenziale dei giovani.
E’ chiara ed esplicita la volontà del governo di smantellare il sistema pensionistico pubblico affidandolo al mercato, introducendo strumentalmente interventi inutili che mirano soltanto a fare cassa sul versante delle entrate e recuperare la credibilità politica persa sul versante europeo.
La finanziaria non prevede le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali dei lavoratori pubblici e per i lavoratori della scuola. Per i contratti pubblici del biennio 2004-2005 sono previsti impegni di spesa irrisori per il solo anno 2004 con un uno stanziamento molto al di sotto delle necessità, per di più basato su una previsione di inflazione all’1,7%, quando le stime ufficiali la indicano ormai al 6%, che non basta a garantire la sola difesa del potere di acquisto degli stipendi.
Gli interventi sul versante della scuola pubblica
Una finanziaria annunciata come leggera per la scuola invece si caratterizza ancora una volta per l’attacco al sistema pubblico dell’istruzione.
Tutti gli interventi di riduzione delle risorse e di taglio agli organici adottati con le finanziarie degli anni precedenti sono stati confermati.
La riduzione di 33.500 posti di insegnanti in tre anni: 8.500 per l’anno scolastico 2002/03, 12.500 per quello in corso e altri 12.500 per l’anno scolastico 2004/05.
Il taglio nel triennio 2003-2005 di 6.600 posti di collaboratore scolastico si somma alle riduzioni apportate ai posti di lavoro delle altre qualifiche e profili derivanti dagli interventi sul personale inidoneo, su quello impegnato nei distretti scolastici, e dall’imposizione dei tetti regionali agli organici.
Tagli pesantissimi che insieme alle riduzioni di risorse alle scuole hanno prodotto e produrranno degli effetti devastanti sul loro funzionamento che stanno pesando su questo inizio di anno scolastico. Una situazione già gravissima sulla quale verranno a pesare gli ulteriori interventi adottati.
Al mondo della scuola erano state fatte molte promesse che non sono mantenute. Dei finanziamenti più volte annunciati e sbandierati per assicurare il funzionamento della legge 53 non c’è più traccia. 8.230 milioni di euro promessi da Berlusconi per la scuola sono rimasti nel libro dei sogni.
La prima legge finanziaria che doveva dare attuazione al piano di finanziamento per il quinquennio mette in bilancio poche briciole. Solo il 2,2% dell’intera somma, circa 90 milioni per garantire una serie di esigenze come la lotta alla dispersione, l’istruzione tecnica superiore e l’educazione degli adulti che avrebbero bisogno di ben altri stanziamenti.
Un’ ulteriore conferma della politica governativa che prevede di ricavare gran parte delle risorse annunciate per la scuola dai risparmi previsti con l’attuazione della stessa legge 53.
Stesso trattamento è stato adottato nei confronti dell’edilizia scolastica per la quale sono stati stanziati solo 11 milioni di euro. Il piano pluriennale straordinario d’investimenti per sanare l’attuale situazione disastrosa degli edifici scolastici ha previsto investimenti per soli 7,5 miliardi di euro.
La manovra finanziaria con alcune correzioni di rotta cerca di dare un volto sociale ad alcuni scandalosi provvedimenti precedentemente approvati che abbiamo già denunciato.
Si ripristina la gratuità per il primo anno di scuola superiore e si introducono le fasce di reddito per i contributi a chi frequenta le scuole private. Interventi tardivi che non cambiano il carattere pesante della manovra sulla scuola.
La legge 53, infatti, verrà applicata nella scuola dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo solo mediante l’autofinanziamento derivante dalla riduzione dell’organico senza nessun investimento aggiuntivo.
Anche la prevista attuazione dei corsi di specializzazione intensivi per docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso in esubero manca dei finanziamento specifici necessari e sarà caricata sulle già poche risorse previste per la formazione e l’aggiornamento del personale. Inoltre, con un inaccettabile intervento unilaterale viene previsto il trasferimento d’ufficio sui posti di sostegno.
Le uniche risorse, 90 milioni di euro, sono state recuperate a discapito di oltre 40.000 posti di lavoro che vengono tagliati.
Anche lo stanziamento di 375 milioni di euro previsto per i contratti nei quali sono impegnati gli ex lavoratori LSU rappresenta un intervento fatto più per garantire l’espansione del sistema degli appalti di pulizia che per assicurare a questi lavoratori la stabilità del posto di lavoro nel futuro.
Un intervento che garantisce per un altro anno l’occupazione a 15.000 lavoratori ma che non risolve definitivamente il problema della loro precarietà.
L’inadeguatezza del sistema degli appalti rispetto alle esigenze di funzionamento della scuola dell’autonomia è oramai evidente a tutti. La scuola pubblica non può funzionare con servizi appaltati e forme precarie di lavoro.
Per stabilizzare il lavoro e qualificare il servizio c’è solo una soluzione: occorre che il governo immetta in ruolo tutti i lavoratori precari impegnati a qualsiasi titolo nella scuola compresi gli ex LSU.
Nella finanziaria non c’è traccia di tutto questo. Nessun intervento è previsto a favore degli oltre 100.000 lavoratori precari impegnati nella scuola.
Gli interventi sul versante dell’Università e della ricerca
Il ddl della Finanziaria 2004 è un inusitato attacco al ruolo e alla funzione sociale dell’alta formazione e della ricerca in Italia, così rafforzando la scelta in favore di un modello generale di sviluppo fondato sul dumping sociale, sull’attacco ai diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni, nel quale l’alta formazione e la ricerca sono un inutile lusso i cui costi, in tempi di difficoltà economiche, sono i primi a dover essere tagliati.
Queste scelte ricadono immediatamente sulle condizioni di vita e di lavoro di chi già opera nelle Università, negli EPR e nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale: non ci sono, infatti, finanziamenti adeguati ai contratti di questi comparti, nonostante che tutti i settori in discorso siano interessati a profondi processi di riforma che non possono essere portati correttamente a compimento senza un adeguamento della normativa contrattuale con i relativi rilevanti costi. Basti pensare, ad esempio, alla riforma della didattica universitaria, alla nascita dell’INAF, alla riforma dell’AFAM. E a questa avarizia corrisponde una "strana" generosità nei confronti di potenti istituzioni private, come il San Pio V, che non hanno finora dato prova di autorevolezza né scientifica nè didattica.
Va anche denunziata l’ipocrisia con la quale il Governo affronta il problema del personale addetto alla ricerca e alla didattica universitaria. Da un lato, il Governo, a parole, dichiara di condividere la preoccupazione sull’esiguità del numero di ricercatori che operano nel nostro Paese e che molti di essi trovano lavoro in altri Paesi (quel fenomeno che va sotto il nome di "fuga dei cervelli"); dall’altro, rinnova il blocco delle assunzioni anche per il 2004 e stabilisce l’obbligo anche delle Università e degli EPR di ridurre il proprio personale.
Il blocco delle assunzioni, se è grave per tutti in quanto frustra legittime aspettative, lo è in modo particolare per chi abbia vinto un concorso da ricercatore. Ed infatti, il giovane che abbia vinto questo concorso si trova di fronte alla sciagurata alternativa di procurarsi un reddito lavorando altrove abbandonando l’attività di ricerca coltivata durante il dottorato e, successivamente, durante la borsa di studio o l’assegno di ricerca ovvero di continuare a coltivare la propria linea di ricerca senza alcun corrispettivo economico. In questa situazione, non c’è molto da meravigliarsi che i migliori di questi giovani cerchino una collocazione all’estero, rinunziando a lavorare in Italia, o prendano vie diverse da quelle della ricerca scientifica.
La scelta di confermare il blocco delle assunzioni non solo è profondamente iniqua ai danni del personale che dovrebbe essere assunto, ma è anche sciagurata per i danni che arreca all’Istituzione e al suo ruolo sociale. E’, infatti, a tutti noto (e dovrebbe esserlo anche ai nostri governanti) che nel decennio 2010-2020 andrà a riposo la parte maggiore degli attuali docenti. Come potranno essere sostituiti, se oggi non reclutiamo al livello più basso della carriera?
Inoltre, l’obbligo, per le Università, per gli Enti di ricerca e per le Istituzioni AFAM di ridurre il proprio personale, non è in stridente conflitto con l’obiettivo di portare il numero il numero degli addetti ad un livello comparabile a quello dei nostri partners europei?
E’ per reagire a questa politica e per far fronte a queste oggettive esigenze del sistema che lo Snur propone un piano di reclutamento straordinario di ricercatori.
In realtà, se partiamo dall’assunto che, per questo Governo, la ricerca e la formazione universitaria sono un lusso, allora la sua politica non appare più contraddittoria, ma – al contrario – logica e coerente. Le Università statali si trasformino in Agenzie per la formazione e la ricerca applicate, immediatamente funzionali ai cicli produttivi storicamente dati e, con simili attività, si autofinanzino sul mercato e non più a carico del bilancio statale. Analogo discorso vale per gli EPR e per l’AFAM.
In apparente contraddizione con tutto ciò, con l’art. 2 del d.l. n. 269/2003, viene introdotto un meccanismo teso ad incentivare il rientro dei "cervelli fuggiti". Dato il blocco delle assunzioni nelle strutture pubbliche, questi incentivi, infatti, potranno essere utilizzati solo dai ricercatori che opereranno per le imprese private e, dunque, nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico.
L’attacco alle strutture pubbliche della ricerca e dell’alta formazione passa anche attraverso la creazione di nuove istituzioni: il Collegio d’Italia (art. 21 ddl finanziaria) e l’Istituto italiano di Tecnologia (art. 4 d.l. n. 269/2003). E’ noto come il processo di controriforma messo in moto dall’attuale Governo abbia trovato forti resistenze nella comunità scientifica. La scelta strategica è, dunque, quella di creare ex novo degli organismi con competenze generali e generiche ("promuovere la scienza, l’arte e la cultura" per il Collegio d’Italia; "promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica", per l’IIT), depotenziando anche dal punto di vista finanziario (ma non solo) tutte le Istituzioni esistenti ed affidando i nuovi Enti a persone di sicura fede governativa.
Lo sciopero generale di sabato 24 ottobre, proclamato da CGIL, CISL e UIL, rappresenta appuntamento di straordinaria importanza di mobilitazione per i lavoratori della scuola dell’ università e della ricerca per ottenere le modifiche necessarie alla finanziaria 2004 che segnerà l’avvio di una intensa stagione di lotte unitarie per tutto il mondo del lavoro.
La CGIL scuola e lo Snur-Cgil, a fronte di queste scelte politiche governative ed a difesa del sistema pubblico dell’Istruzione, della funzione sociale delle istituzioni pubbliche dell’alta formazione e della ricerca, propongono i seguenti emendamenti.
Emendamenti alla legge finanziaria 2004 proposti dalla CGIL scuola
Art. 11, comma 4
Il comma 4 è così modificato:
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni, nonché al comparto scuola. Nei confronti del personale della scuola docente e ata, per l’anno 2004, si procederà all’assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti, aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base del 100% dei posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, alla data del 31.12.2003. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
Emendamenti all’ art. 14
Art. 14, comma 1
Il comma 1 “il punto 3 dell’art. dell’art. 459” è così modificato:
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, esclusi gli istituti indicati al comma successivo, possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 50 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti con più di 35 classi.
Art. 14, comma 1
Al comma 1 dopo il “al punto 3 dell’art. 459” aggiungere:
3 bis. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.
Art. 14, comma 1
Alla fine del comma 1 “al punto 4 dell’art. 459” aggiungere le parole:
“o istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione”
Art. 14, comma 1
Aggiungere il seguente comma 1. bis
“ L’art.35 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è abrogato.
Art. 14, comma 2
Il comma 2 è così modificato:
2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono, a livello provinciale o interprovinciale, corsi a carattere intensivo finalizzati all’acquisizione d’idoneità, abilitazione, specializzazione e riqualificazione destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola”….
Art. 14 comma 3:
Il comma 3 è così modificato:
3. “I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, i quali non producano domanda di trasferimento o per il sostegno o per altra sede oppure non producano domanda di passaggio di cattedra o di ruolo oppure non ottengano una delle sedi richieste, sono trasferiti d’ufficio su posti di sostegno o su altri posti nell’organico provinciale per i quali abbiano titolo .” (il resto dell’articolo è soppresso)
Art. 14 comma 4
Il comma 4 è così modificato:
4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 20 % delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166.".
Art.14 comma 5
Il comma 5 è così modificato:
5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 300 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.
Emendamenti alla legge finanziaria 2004 proposti dallo Snur-Cgil
Art 4, comma 2: Sostituire all’ultimo periodo il seguente: "I ministri competenti procedono annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun Ente".
Art. 10, comma 4: Sopprimere il secondo periodo. In subordine: eliminare le parole "quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni". - Motivazione: difendere le autonomie e, comunque, chiarire la norma.
Art. 11, comma 4: Aggiungere, alla fine del primo periodo: "e alle Università ed agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI"; sopprimere al comma 2 le parole "le Università, gli Enti di Ricerca". In subordine aggiungere all’art. 11, comma 3, dopo le parole "settore giustizia" e prima delle parole "nonché dei vincitori", le seguenti: "del personale delle Università degli Enti Pubblici di Ricerca, l’ENEA e l’ASI". Sempre in via subordinata aggiungere al comma 4, dopo le parole "al comparto scuola" le parole "e ai ricercatori delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca, dell’ENEA e dell’ASI", e al comma 11, dopo le parole "autonomie locali," le parole "le Università, gli Enti di Ricerca, l’ENEA e l’ASI".
Art. 11, comma 6: Aggiungere dopo le parole "servizio sanitario nazionale" e prima delle parole "criteri e limiti", le parole "nonché per le aziende ospedaliere universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517". Motivazione: anche questa tipologia di aziende ospedaliere devono adempiere agli obblighi assistenziali concordati con le Regioni, concorrendo alla realizzazione del Piano sanitario nazionale.
Art. 11, comma 11: Aggiungere: "La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI", (in subordine
Art. 11, comma 11: Eliminare le parole "o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto".
Art. 11, comma 11: Aggiungere, dopo le parole "personale infermieristico del servizio sanitario nazionale", le parole "e delle aziende ospedaliere universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517")
Art. 11, comma 13: Aggiungere: "La presente disposizione non si applica alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI"
Art. 12: Aggiungere i seguenti commi:
5.- Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del D. M. 509/99.
6.- L’art. 4 del D.L. 269/2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma 5 per gli anni 2004, 2005 e 2006.
7.- Il fondo viene ripartito tra le Università con Decreto del Ministero dell’IUR, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.
8.- Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all’atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del programma di cui al comma 5, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo.
Art. 12bis: Aggiungere un articolo 12bis: "I contratti di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono finanziati a carico dello stanziamento in favore del Ministero della Salute, di cui alla tabella A".
Art. 20, comma terzo: Sostituite le parole da "i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado" a "università statali" con le parole "le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le Università statali e le Istituzioni pubbliche dell’alta formazione artistica e musicale". Motivazione: se sono i docenti ad acquistare, il bene è di loro proprietà.
Art. 20, aggiungere un nuovo comma 6: "Le norme di cui all’art. 24 Legge 289/2002 non si applicano alle Università statali e agli Enti Pubblici di Ricerca, all’ENEA e all’ASI e alle istituzioni AFAM.". In subordine eliminare dal comma 3 le parole da "previa apposita indagine" a "stipula le conseguenti convenzioni".
Art. 21: sopprimerlo. Motivazione: non è opportuno costituire un ente inutile, per l’eccessiva genericità : Al finedel suo compito.
Art. 22: aggiungere: Al fine di dare attuazione alla L. 508/99 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca incrementerà le risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario destinato agli AFAM
23 ottobre 2003