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Le relazioni della Corte dei Conti su gli Enti di Ricerca

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Consiglio Nazionale delle Ricerche

29/07/2005
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La Corte dei Conti ha prodotto nell’ultimo mese le relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di molti enti di ricerca.
La lettura di questi atti, anche se lunga e complessa, risulta molto interessante sia per chi voglia avere un’idea, non di parte, dell’operato dei Governi in relazione alla ricerca pubblica sia per chi, come il sindacato rappresentando il personale degli enti di ricerca, deve essere in grado di presentare proposte politiche in questo settore che sempre più viene considerato a parole strategico per il Paese.
La riflessione presentata qui si riferisce solo ad una breve presentazione di alcuni aspetti di quanto scritto nella Corte nelle due relazioni su INFN e CNR, rinviando a chi fosse interessato al sito della Corte dei Conti per tutto il resto https://www.corteconti.it/Ultimi-doc/Attivit--2/index.asp facendo comunque notare che spesso la Corte, allo scopo di presentare valutazioni sui conti, si sofferma su temi che esulano dai semplici controlli con osservazioni che non hanno valore di obbligo, ma che sono comunque di interesse.
In particolare nella relazione sull’INFN, dopo avere precisato la natura e le finalità dell’ente, la sua organizzazione e le attività di ricerca svolte nel 2003, a proposito del personale afferma che sono state consentite solo alcune deroghe al blocco delle assunzioni. Ne è risultato che l’età media per l’immissione in ruolo di ricercatori e tecnologi, che era di 28–30 anni a metà degli anni ottanta, è salita oggi a 36–38 anni. Senza contare che tutte le forme esistenti di borse di studio e di contratti a termine vedono stazionarvi, oltre i limiti di età considerati fisiologici, giovani studiosi in attesa del consolidamento delle rispettive posizioni, ossia della stabilizzazione per quelli ritenuti meritevoli, nell’ambito delle esigenze e delle possibilità dell’Ente. Si afferma anche che è diminuito il contributo statale all’ente e si osserva che l’Istituto svolge esclusivamente attività scientifica di ricerca e sperimentazione, per la quale non possono essere agevolmente reperite sul libero mercato fonti di finanziamento che consentano margini di autosufficienza. La relazione ricorda che l a tendenza di fondo della legislazione sulla ricerca scientifica è legata all’affermazione che la ricerca è attività libera nei fini e semmai condizionata nei mezzi: per cui resta compito primario dello Stato promuoverne, direttamente o indirettamente, lo sviluppo e termina affermando che, essendo l’INFN un ente di ricerca non strumentale, ciò spiega perché i più importanti e primari poteri di decisione siano conferiti statutariamente ai soli appartenenti alla comunità scientifica.
Nella relazione sul CNR, relativa agli anni 2002 e 2003, si parte dalla necessità di rilanciare la ricerca pubblica italiana e si afferma che il susseguirsi in tempi molto ravvicinati di atti normativi di “riordino” del settore della ricerca scientifica e del CNR in particolare, ha concorso a determinare condizioni in cui lo sviluppo dell’attività di ricerca si mostra asfittico e assolutamente non trainante per una auspicata ripresa economica, soprattutto se collegato alla emanazione di atti programmatori governativi contenenti previsioni di crescita non assecondate dal contesto nazionale ed internazionale. Due riforme in pochi anni e finanziamenti in netta diminuzione.
Anche nel caso del CNR la Corte, infatti, sottolinea un netto calo dei finanziamenti ordinari che quantizza nel 25% reale ed osserva che il miglioramento delle entrate da mercato incontra dei limiti oggettivi per un ente che ha anche il compito di svolgere ricerca di base.
Ampia è poi la parte in cui si sottolinea la diminuzione dell’autonomia dell’ente con la legge di riforma del 2003 ( tracciati eccessivamente rigidi e pochi spazi di autonomia, sono le espressioni utilizzate).
La Corte descrive poi la lunga storia del commissariamento dell’ente ed afferma che a fronte di eventi traumatici, il tessuto organizzativo di amministrazione e di ricerca ha retto e più avanti che le tempistiche irrealizzabili incluse nelle leggi-provvedimento, quale è il d. l.vo 127/2003, determinano disagio in chi le deve applicare producendo carenze e vuoti impossibili da colmare. La relazione termina con l’analisi dell’attività di valutazione e controllo strategico ed al riguardo sottolinea che è tuttora inesistente il “Comitato di valutazione dei risultati scientifici e tecnologici” le attività dell’ente, ma aggiungiamo anche la programmazione delle attività future, si sono svolte al di fuori di criteri di valutazione. Infatti al momento è ancora inesistente anche il Consiglio scientifico generale.

29 luglio 2005

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