CNR: importante vittoria della FLC CGIL in materia di riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della ricostruzione della carriera di ricercatori e tecnologi a tempo determinato
Grande soddisfazione per la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL.
I Giudici di Lussemburgo hanno affermato un principio rilevante in materia di riconoscimento del servizio prestato a tempo determinato.
In particolare con la sentenza emessa in data 19 settembre 2024 la sesta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale civile di Padova, sezione lavoro, sulla corretta interpretazione della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato affermando che:
“La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che: essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia ha ricordato anche che: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenze del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-301/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata; del 20 settembre 2018, Motter, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 26, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C-270/22, EU:C:2023:933, punti 52 e 53).
La FLC CGIL continuerà in ogni sede a garantire la tutela alle lavoratrici e i lavoratori in presenza di violazioni delle norme contrattuali, costituzionali ed eurocomunitarie.