Riordino Enti di ricerca: rischi di schizofrenia
Enti Miur, con il DdL approvato definitivamente dal Senato il Governo ripara ai propri errori, ma solo parzialmente: rimangono aperte alcune contraddizioni. Per tutti gli altri enti sono evidenti le condizioni di criticità. Pubblichiamo una prima scheda comprendente i principali interventi legislativi in itinere
Il Governo è intervenuto e/o sta per intervenire su tutti gli enti di ricerca (Cfr. la nostra scheda).
Le modalità adottate dal governo, come abbiamo sovente segnalato su queste pagine (vedi, per citare soltanto i casi più recenti, l’Ispra e l’Enea, che saranno assoggettati a norme laceranti e parzialmente contraddittorie), non fanno percepire nessun disegno complessivo. Peggio: è come se non ci fosse nessuna comunicazione tra gli estensori delle misure proposte dai diversi ministri sia nel decretare d’urgenza che nel presentare disegni di legge d’iniziativa governativa. Tant’è che, come nel caso dell’Ispra, il Governo interviene con disegno di legge per modificare un ente costituito con decretazione d’urgenza soltanto un anno fa.
Ciò è confermato anche dal Miur, che da qualche giorno riporta nella prima pagina del proprio sito, nel riquadro In discussione in Parlamento, quanto segue:
«Approvato definitivamente dal Senato (26 maggio) il disegno di legge AS 1082-B (collegato sviluppo economico e semplificazione). L’art. 27 interviene sulla legge delega per il riordino degli enti di ricerca ampliandone i termini di attuazione (31 dicembre 2009) e modificando alcuni principi direttivi. Con emendamento approvato dalla Camera è stato introdotto un ulteriore principio per l’attuazione della delega, concernente la composizione del consiglio d’amministrazione dell’Asi (c. 1, lettera d)). Lo stesso art. 27 esclude, fino al 31 dicembre 2009, gli enti di ricerca ed altri enti di recente istituzione, fra cui l’Anvur, dall’applicazione della norma sulla soppressione degli enti pubblici non riordinati».
La norma sulla soppressione degli enti pubblici non riordinati è l’art. 26 ( Taglia-enti) della L. 133/2008, che avrebbe determinato (non a nostro avviso, come ribadiamo poco avanti) la possibilità di sopprimere con strumenti impropri anche enti pubblici di ricerca con dotazione organica superiore alle 50 unità. Si tratta di una norma, lo ricordiamo, varata con urgenza dallo stesso Governo.
In piena sintonia con FIR Cisl e UilPA-UR AFAM, avevamo segnalato l’esistenza di problemi alle commissioni referenti nel corso del precedente passaggio del DdL alla Camera, proponendo anche una possibile modifica chiarificatrice. Purtroppo, i riscontri in commissione e in aula non sono stati favorevoli.
Il testo adottato lascia aperti problemi e contraddizioni.
Da un lato, infatti, è stata adottata una formulazione-ghigliottina: basta che i decreti legislativi previsti della L. 165/2007 non riordinino uno degli enti vigilati dal Miur per determinarne in modo automatico la soppressione. Un evidente oltraggio alla loro autonomia. Non è superfluo osservare che, in teoria, la possibilità di soppressione e/o d’accorpamenti o scorpori vale per tutti gli enti vigilati dal Miur, a prescindere dal fatto che essi operino nei settori della fisica della materia, dell’’ottica applicata o dell’ingegneria navale.
Tuttavia, a nostro avviso gli enti di ricerca sono esclusi in ogni caso dalla norma taglia-enti. Della stessa opinione è il Comitato per la legislazione della Camera, che ne ha ipotizzata l’esclusione incondizionata, a prescindere dalle loro dotazioni organiche. Ne riportiamo testualmente il parere, reperibile in rete tra gli atti parlamentari:
«all’articolo 27, comma 2 – ove si esclude che la disciplina relativa alla soppressione degli enti pubblici non economici, recata dall’articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, possa applicarsi agli enti di ricerca qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 165 del 2007 – dovrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare tale disposizione con il medesimo articolo 26, in quanto il primo periodo del comma 1 esclude gli enti di ricerca dall’applicazione della norma, senza alcun ulteriore condizione; nel procedere alla novella del citato articolo 26 andrebbe altresì valutata l’opportunità di inserire in esso anche i contenuti del comma 3 dell’articolo 27, che ne costituiscono sostanzialmente una modifica non testuale».
Come detto, l’ennesima contraddizione aperta dal metodo schizofrenico adottato dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene.
Nel merito, permangono tutte le criticità a suo tempo evidenziate.
Con Cisl e UilPA-UR AFAM avevamo chiesto al legislatore d’introdurre misure correttive mirate a:
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valorizzare l’autonomia e la partecipazione del personale degli enti e della comunità scientifica, anche in riferimento alla prima stesura di statuti e regolamenti;
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rilanciare il processo di reclutamento del personale;
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prevedere strumenti e misure in grado di consentire reali processi di mobilità tra enti, università, istituzioni di alta formazione e mondo produttivo;
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prevedere adeguate norme di raccordo per gli enti vigilati da ministeri diversi dal Miur, in particolare sulle questioni inerenti a reclutamento, personale, mobilità, in un’ottica di vera e concreta riaffermazione della specificità e dell’autonomia della ricerca pubblica extra universitaria e in quest'ambito ribadire la peculiarità del modello contrattuale per il personale degli Enti pubblici di ricerca.
Nel testo licenziato definitivamente dal Senato, di tali richieste non troviamo alcun riscontro. Evidentemente, gli obiettivi della maggioranza vanno in tutt’altra direzione.
Roma, 9 giugno 2009