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Assunzioni in ruolo docenti: chiarimenti sui recuperi per il concorso

Con tre note il Ministero fornisce indicazioni su come effettuare il recupero per le mancate assunzioni dello scorso anno.

19/08/2014
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Il Ministero, ad integrazione delle istruzioni operative (nota 7955/14) ed in particolare dei punti A4 ed A6 relativi ai recuperi per le procedure concorsuali rispetto agli anni precedenti, ha pubblicato 3 note di chiarimento.

La prima nota (8004 del 8 agosto 2014) chiarisce che eventuali posti non assegnati ai concorsi precedenti quello del 2012 e restituiti alle graduatorie ad esaurimento non sono da recuperare, confermando quanto già avvenuto lo scorso anno.

La seconda nota (2595 del 12 agosto 2014) ha ulteriormente precisato che i recuperi devono essere effettuati relativamente ai concorsi 2012 che non erano stati pubblicati entro il 31 agosto 2013, ma la cui validità decorreva da tale anno per assenza di concorsi precedenti.

Con la terza nota (8162 del 19 agosto 2014) si precisa che i recuperi possono essere effettuati solo nel limite dei posti banditi (quindi solo per i vincitori), in quanto la possibilità di scorrimento degli idonei introdotto dal DM 356/14 opera solo a partire dal contingente 2014/2015. La regola vale anche per il sostegno.

La nota fa riferimento ai concorsi non pubblicati entro il 31 agosto 2013, ma il principio vale anche per i concorsi pubblicati per i quali si era raggiunta la soglia dei vincitori lo scorso anno. In questo caso non c'è recupero in quanto non ci sono più vincitori e si procede alla normale ripartizione al 50% del contingente 2014/2015.

Dopo questi chiarimenti le diverse situazioni che possono determinarsi sono le seguenti:

  1. La graduatoria del concorso non era stata pubblicata entro il 31 agosto 2013
    1. Esisteva il corrispondente concorso 1999 (o 1990): non si dà luogo ad alcun recupero come previsto al punto A4 delle istruzioni operative e dalla 8004/14.
    2. Non esisteva il Concorso precedente: si procede al recupero di tutte le assunzioni assegnate alle GAE nei limiti dei posti messi a concorso in quanto lo scorso anno non vigeva il DM 356/14 (occorre effettuare un redistribuzione tra le varie province se il numero di posti da recuperare è inferire a quelli assegnati lo scorso anno alle GAE in proporzione al numero complessivo di recuperi possibili a livello regionale)

  1. La graduatoria del concorso era stata pubblicata entro il 31 agosto 2013
    1. Le assunzioni sono state ripartite al 50% (salvo i dispari): si recupera solo l'eventuale dispari
    2. Le assunzioni sono state in numero maggiore dalle GAE a causa del raggiungimento del limite dei posti messi a concorso: non si effettua nessun recupero in quanto si è già raggiunta la soglia dei vincitori.