Conferimento di incarico DSGA
Il CCNL garantisce tutti: i DSGA già titolari e i nuovi immessi in ruolo. Esclusa qualsiasi discrezionalità di AT e DS tenuti ad applicare il contratto
Il nuovo CCNL, sottoscritto il 18 gennaio 2024, all’art. 55 con specifico riguardo alla nuova area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nella quale è confluito, il personale precedentemente inquadrato nell’Area D, con la qualifica di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ha istituito gli incarichi di Elevata Qualificazione.
Presso ciascuna scuola è istituita una posizione organizzativa di lavoro di DSGA, oggetto di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) di durata triennale. A coloro che erano già inquadrati nell’area dei DSGA è garantito l’incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché la continuità per la stessa sede e il diritto di accesso alla mobilità.
L’incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale (che può delegare la funziona ai dirigenti scolastici) al personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell’Area dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l’incarico nel triennio precedente.
Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale (art 55 comma 5).
Non esiste alcuna discrezionalità da parte dell’ambito territoriale, men che meno del ds delegato, al conferimento dell’incarico; non esiste alcuna valutazione, da parte del ds delegato, del lavoro svolto dal dsga.