Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

Home » Scuola » Personale ATA » Personale ATA. Sostituzione DSGA su posti e "reggenze": non sussiste obbligo

Personale ATA. Sostituzione DSGA su posti e "reggenze": non sussiste obbligo

Il Ministero dell'Istruzione intervenga con una nota chiara ed univoca sull'applicazione del contratto così da evitare ulteriori contenziosi.

09/09/2013
Decrease text size Increase  text size

Non sussiste l’obbligo di sostituzione del DSGA da parte degli assistenti amministrativi beneficiari 2^ posizione economica.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla nostra organizzazione sindacale dopo il mancato pagamento da parte del MEF delle seconde posizioni economiche, ribadiamo la nostra netta opposizione alla obbligatorietà, da parte dei beneficiari della seconda posizione, di sostituire il DSGA anche su posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico. Il CCNL Scuola, all’art. 50, non prevede tale obbligo sui posti liberi tutto l'anno.

Lo stesso MIUR, nella specifica nota 9067 dell’8 ottobre 2010, ha confermato in risposta all’USR del Veneto, che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione su posto vacante per l’intero anno scolastico. Da allora il CCNL non è stato modificato e, di conseguenza, l’assistente amministrativo, che non accetta l'incarico di DSGA per tutto l’anno, non può essere privato della posizione economica, né può incorrere in sanzioni disciplinari, come sostengono attualmente alcuni uffici scolastici. Anzi, in virtù dell’incertezza del pagamento delle posizioni economiche, a seguito della nota dell'Igop del dicembre 2012, qualsiasi imposizione è semplicemente paradossale.

Pertanto, anche alla luce di queste evoluzioni, abbiamo chiesto al Ministero di intervenire nuovamente per evitare ulteriori contenziosi, rendendo chiara ed univoca l'applicazione della norma contrattuale.

Non sussiste l’obbligo all’incarico di reggenza per il DSGA su altra scuola sottodimensionata

All'avvio dell'anno scolastico sta emergendo anche il problema delle reggenze dei DSGA su scuole sottodimensionate.
Non sussiste, anche in questo caso, l'obbligatorietà all'accettazione della reggenza da parte di DSGA titolare in altra scuola, poiché tale incarico può essere preso solo volontariamente. Infatti, in base all'art. 19 del DLgs 65/2001, l'incarico di reggenza è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i DSGA.

Il MIUR, solo di recente, ha provveduto, dopo un anno di nostre continue sollecitazioni, ad inviare l’atto di indirizzo all’Aran per l’apertura della sequenza negoziale sul pagamento del compenso. Un comportamento ingiusto da parte dell'Amministrazione che, pur costringendo i lavoratori ad assumere l'incarico, non è ancora arrivata a definire il trattamento economico dei DSGA. Tanto più se si considera che tali lavoratori si sono assunti, nel corso di tutto l'anno passato, un notevole aggravio di lavoro e di responsabilità, molto spesso espletandolo in sedi dislocate a notevole distanza dalla scuola di titolarità e anticipando tutte le spese, senza essere retribuiti.

La cosa da fare è una sola: cancellare tout court la norma che priva le scuole di un DSGA e dirigente scolastico in pianta stabile. Ci impegniamo a sostenere i DSGA in questa situazione poiché non possono rimetterci gli stessi lavoratori dei tagli che hanno dovuto subire.

Siamo già intervenuti col Ministero per chiedere una nota di chiarimento in proposito.

Queste due questioni sono fondamentali e sono ben presenti nei contenuti della nostra mobilitazione. Daremo, perciò, tutela legale a tutti i lavoratori che ci chiederanno assistenza.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!