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CCNL Aninsei: la delibera della Commissione Paritetica Nazionale del 26 marzo

Dopo la firma definitiva del CCNL la Commissione Paritetica Nazionale si è riunita due volte: il 30 settembre 2008 e il 26 marzo 2009. Ecco le relative delibere.

30/03/2009
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La Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 5 del CCNL Aninsei 2006/2009 parte prima chiamata a dirimere due questioni contrattuali relative alle mansioni promiscue e al prolungamento dell’orario nella seduta del 26 marzo u.s. ha deliberato che:

  • a) all’art. 7 “mansioni promiscue”, parte seconda del CCNL va inserito il comma: “Per tutti gli altri casi, la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione”. Tale precisazione si è resa necessaria perché l’articolo del CCNL non contemplava il caso di mansioni promiscue tra area della non docenza e della docenza e tra livelli diversi della docenza.

  • b) In merito, invece, al prolungamento d’orario di cui all’art. 31 del CCNL viene confermato che le ore di prolungamento orario oltre la 18ma, 24ma, 34ma e 36ma va corrisposta per l’intero anno scolastico e per 13 mensilità ed è pari all’80% del costo orario unitario.

Nella stessa riunione è stato convenuto di riconfermare quanto già precisato nella seduta del 30 settembre 2008 circa l’illegittimità dell’utilizzo nelle scuole paritarie e negli asili nido privati dei ccnl delle cooperative sociali perché finalizzato a settori merceologici diversi da quello della scuola e delle istituzioni educative.

Infine nella Commissione si è convenuto di intraprendere un’iniziativa con il Ministero del Lavoro sull’effettivo utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel comparto della scuola non statale.

Roma, 30 marzo 2009