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Chi guida lo scuola bus deve sorvegliare i bambini fino a casa

Infortunio alunni: sentenza n. 4359/04

11/06/2004
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La sentenza che pubblichiamo in calce è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione e riguarda il caso di un alunna, all’epoca dei fatti minorenne, che, a seguito di un infortunio occorsole mentre scesa dal pulmino scuolabus attraversava la strada per recarsi a scuola.

Il Comune nei giudizi di primo e secondo grado aveva invocato, a sostegno della propria esclusione da ogni responsabilità, un orientamento della giurisprudenza penale secondo il quale la responsabilità dell’autista del pulmino era limitata alle fasi del trasporto (ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo), dovendo, quindi, escludersi, responsabilità per l’attraversamento della strada da parte del minore sceso dal veicolo senza che vi sia qualcuno pronto a prenderlo in consegna.

La III Sezione Civile della Cassazione ha però nuovamente disatteso il citato orientamento giurisprudenziale sostenendo che nel caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraversamento della strada.

Roma, 11 giugno 2004

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