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Contratto Area V: prosegue la trattativa. No alla Frattini

Il giorno 9 giugno 2005 presso la sede dell’Aran si è svolto il previsto incontro per proseguire nella rilettura e nella riformulazione degli articoli del Contratto vigente.

10/06/2005
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Il giorno 9 giugno 2005 presso la sede dell’Aran si è svolto il previsto incontro per proseguire nella rilettura e nella riformulazione degli articoli del Contratto vigente.
In apertura di seduta l’Aran, facendo seguito all’incontro di ieri ha invitato le OO.SS. a presentare una nota scritta con la precisa individuazione delle fonti da cui trarre eventuali finanziamenti aggiuntivi per il contratto.
Come FLC CGIL abbiamo ancora una volta ribadito la nostra posizione al riguardo : non è compito delle Organizzazioni Sindacali assumere le parti che non competono loro, cioè di indicare al Governo dove reperire le risorse. Rimane compito del Governo, espressione dell’attuale maggioranza che promise ben quattro anni fa di realizzare in 100 giorni l’equiparazione retributiva alle altre Dirigenze di stato, di scegliere le fonti di finanziamento necessarie alla perequazione. Poniamo pertanto al Governo il problema del reperimento delle risorse e ribadiamo all’ARAN la richiesta (che formalizzeremo), già avanzata nella giornata di ieri, di porre la questione delle risorse per l’equiparazione al Comitato di settore che rappresenta il Governo, essendo esso composto da Dipartimento della Funzione Pubblica, dal MIUR e dal Ministero dell’Economia. Alla richiesta abbiamo accompagnato anche la rivendicazione di un immediato licenziamento dell’Atto di indirizzo relativo al secondo biennio economico 2004-2005 nell’ambito del quale prevedere non solo ovviamente l’acquisizione delle risorse del 5,01% pattuito fra Governo e Organizzazioni confederali il 27 maggio 2005, ma anche le risorse per la perequazione retributiva dei neoimmessi in ruolo, per le reggenze (che sono un problema creato dall’Amministrazione) per i compensi sugli esami di licenza ecc.
Come metodologia di lavoro, in base a quanto concordato il 12 maggio u.s., abbiamo proposto di proseguire con la rilettura degli articoli dell’attuale CCNL area V ed in particolare dall’art.23 “ Affidamento dell’incarico dirigenziale “.
Per noi costituisce un articolo cruciale , sia in relazione alle dichiarazioni da noi fatte il 12 maggio sia in relazione alla cosiddetta novità dell’applicazione della legge Frattini alla dirigenza scolastica ed a quanto illustratoci dell’atto di indirizzo.
Per la FLC CGIL la scuola ha caratteristiche normative , organizzative e funzionali che rendono incompatibile la disciplina di altre dirigenze alla dirigenza scolastica.
Bisogna tener conto dell’esperienza pregressa, di un esercizio della dirigenza che a nostro parere non ha nulla che fare con i procedimenti amministrativi di incarico di altre dirigenze.
Sosteniamo che il Parlamento, all’atto di approvazione della legge Frattini, dichiarò inapplicabili quelle norme alla dirigenza scolastica, cosa poi non seguita negli atti amministrativi anche col supporto di un parere del Consiglio di Stato che, inusualmente, viene allegato all’atto di indirizzo. Il parere del Consiglio di Stato è un parere autorevole ma non può essere vincolante per un contratto di natura privatistica.
Abbiamo quindi ribadito che l’affidamento dell’incarico deve conservare la caratteristica di atto bilaterale di natura privatistica e che la sua durata deve andare da un minimo di 2 ad un massimo di 7 anni.
La durata non può che essere connessa al P.O.F. che ha caratteristica pluriennale: il comma 4 dell’art.3 del DPR 275/99 assegna un ruolo ben preciso al D.S. nella composizione del POF. E’ la stessa esperienza che ha provato la non applicabilità della durata minima dell’incarico per la dirigenza scolastica, tanto che lo stesso atto d’indirizzo prevede incarichi di almeno un anno scolastico.
Per noi la durata di un anno ci può essere solo nei casi previsti dal comma 3 dell’attuale art.23 ed eventualmente in altri da individuare.
Abbiamo poi proposto che, nel lavoro di razionalizzazione dei testi normativi, siano riportati nel CCNL le norme, opportunamente riviste e attualmente contenute negli articoli dal 12 al 15 del CCNI; abbiamo suggerito inoltre che sia espressamente previsto, togliendo “di norma” dall’attuale articolo, che se i direttori regionali non confermano l’incarico precedentemente ricoperto assicurino al D.S. un incarico equivalente, e che sia data una spiegazione motivata nel caso di non concessione dell’incarico richiesto, (per evitare di passare dalla discrezionalità all’arbitrarietà ) e che criteri, procedure ed obiettivi siano correlati con l’articolo che riguarda la valutazione.
Abbiamo infine sostenuto che il concetto di rotazione non funziona nella dirigenza scolastica e che quindi è concetto che va tolto dal Contratto: la rotazione nasce dalle stanze degli uffici, per la dirigenza scolastica costituisce invece un valore la continuità, che peraltro è favorita dalle direzioni regionali.
Né vale richiamare la non derogabilità delle norme del 165/2001 prevista nell’articolo 12bis, dal momento che anche questo articolo è stato inserito dalla Frattini, che per noi e per il Parlamento italiano non è estensibile alla Dirigenza Scolastica.
Si è passati quindi all’art.24 “ Mutamento di incarichi e mobilità professionale”.
Premesso che vanno riportati, necessariamente rivisti, nel CCNL gli articoli 11-15 del CCNI, lasciando poi spazio alla contrattazione regionale, abbiamo richiamato l’attenzione sulla mobilità professionale che costituisce sconcerto ( per lo sbarramento ) ed attesa per tutta la categoria.
Abbiamo proposto una vera e propria liberalizzazione degli accessi tra i 3 settori attuali ed una conseguente mobilità senza sbarramenti.
Alla posizione Aran che ha fatto notare che la cosa richiede la modifica della materia del reclutamento dei D.S. che costituisce riserva di legge, la nostra proposta è che allora vada triplicata l’attuale percentuale del 15% destinata alla mobilità e tolta la confusione tra posti disponibili e vacanti.
Abbiamo suggerito che, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi per passare da un settore all’altro, non ci siano limitazioni : la selezione eventuale sarà fatta successivamente in base ai posti disponibili.
Abbiamo infine sottolineato la necessità che , nell’ordine delle operazioni di assegnazione degli incarichi, siano rivisti i criteri di priorità affinché non vi siano penalizzazioni per nessuna tipologia di richiedenti.
Va poi prevista nei mutamenti di incarico, per ragioni professionali e non richiesti, una indennità per il D.S costretto a spostarsi in sedi lontane.
Per quanto riguarda l’art.25 “ Revoca dell’incarico dirigenziale “, abbiamo precisato che il comma 1 va bene se l’art.23 mantiene le caratteristiche attuali; va riscritto invece il comma 2 perché l’art.21 del D.Lvo 165/01 a cui fa riferimento è stato sostanzialmente modificato dalla legge Frattini che ne ha cancellato il comma 2 ( che prevedeva garanzie ) e ne ha sostituito il comma 1.
Per evitare equivoci, il comma 2 dell’art.25 va riscritto precisando che la revoca deve essere prevista a precise condizioni, per es. inosservanza grave di direttive, ripetute valutazioni negative..
Si è affrontata infine la rilettura dell’art.26 “ Incarichi aggiuntivi”.
Come FLC CGIL abbiamo fatto le seguenti osservazioni e proposte :
-fra gli attuali incarichi obbligatori, che sono retribuiti al 100% , c’è la presidenza di commissione di esami di licenza media che , al contrario di quella degli esami di stato, non prevede alcuna retribuzione; tale incarico va retribuito.
-nella direzione/docenza in corsi di formazione per il personale della scuola , premesso che vanno retribuite al 100%, distinguere quando l’incarico è conferito dal D.S. di un’istituzione scolastica : in questo caso l’incarico non può essere obbligatorio, ma va concordato, accettato ;
-per quanto riguarda le misure previste al comma 3 occorre eliminare l’incertezza delle somme, eliminando l’espressione “ fino a “ e sostituendola con “ pari a “, e occore innalzare la misura dei compensi dal 30% in maniera sostanziosa; occorre poi regolare la materia in modo tale che la parte spettante al D.S. possa essere liquidata immediatamente e direttamente da parte dell’ente conferente;
-ribadire, anche se costituirà pleonasmo, che le retribuzioni per incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi dell’art.53 del D.Lvo 165/01 non affluiscono ai fondi regionali e sono quindi pagati direttamente al 100% ;
-chiarire che alcune attività, da retribuire all’80% e che hanno creato contenzioso nelle varie regioni, rientrano fra gli incarichi aggiuntivi quali IFTS , FSE, l’organizzazione della terza area negli istituti professionali, il coordinamento dei corsi EDA..;
Un discorso a parte va fatto per le reggenze, attualmente previste tra gli incarichi obbligatori. Premesso che esistono perché l’Amministrazione non svolge regolarmente i concorsi, né riguardo alla periodicità né riguardo al numero dei posti, considerato che per effetto dell’art.1 sexies della legge 43/05 esse aumenteranno a dismisura a partire dal 1 settembre 2006, è necessario che siano retribuite in misura seria (in relazione alla retribuzione di posizione ed alla complessità dell’istituzione scolastica che si va a reggere) e che tale retribuzione sia a carico dell’Amministrazione e non delle risorse contrattuali. E’ uno dei problemi che abbiamo chiesto all’Aran venga presentato al Comitato di settore.
Le reggenze infine non andrebbero comprese tra gli incarichi obbligatori : andrebbero previsti modalità e criteri di conferimento nonché la disponibilità dell’interessato ad accettare.
Con l’analisi dell’art.26 si è conclusa la seduta odierna.
I lavori procederanno il 15 e 16 giugno p.v. alle ore 15,30.

Roma 10 giugno 2005