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Contributi alle scuole paritarie

Pubblichiamo il testo della nota del 30 luglio 2002 con la quale si assegnano i fondi alle scuole paritarie appositamente selezionate

05/08/2002
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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica
Ufficio IX

Prot. 2071

Roma, 30 luglio 2002

Oggetto: contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute, pareggiate e dichiarate paritarie. Testo coordinato dei DD. MM. 261/98 e 278/99. Anno Finanziario 2002.

Con nota n.605 del 19 luglio 2002 questa Direzione Generale ha trasmesso al Servizio per gli Affari Economico Finanziari il piano di riparto dei contributi relativi agli ex capitoli 2160, 4150, 4151, nonché 3692 (per ciò che concerne i progetti mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative) in favore delle scuole indicate in oggetto;i medesimi contributi, per l'anno finanziario 2002, saranno imputati al fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali di cui al capitolo 1752 e, a cura del medesimo Servizio, saranno destinati a codesti Uffici.

Questa Direzione Generale con D.D. del 19 luglio 2002, e con il relativo allegato A che ne costituisce parte integrante e che si trasmette in copia, ha individuato, sulla base delle risultanze dei lavori di un Comitato Tecnico all'uopo costituito, le scuole legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie ammesse ai suddetti finanziamenti, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

Ovviamente, come già si ebbe modo di rappresentare nella nota circolare prot.n.111 del 29 Gennaio 2002, tutti gli adempimenti dei Provveditorati agli Studi, previsti dai Decreti Ministeriali 261/98 e 279/99, debbono intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali o alle articolazioni territoriali eventualmente designate.

Si rammenta, a tal proposito, che i contributi di cui trattasi, per le somme indicate accanto alle singole scuole di cui all'allegato A saranno erogati, nel limite di un terzo a titolo di acconto, e di due terzi a saldo, in conformità a quanto previsto al punto 7) dell'art.2 del citato Testo coordinato dei DD.MM. 261/98 e 279/99.

Ai fini del saldo, come è noto, i commi 5, 6 e 7 dell'art.2 dei succitati DD.MM. dispongono che l'erogazione in favore dei gestori può essere effettuata solo dopo che sia stata verificata la regolarità del rendiconto, presentato a firma congiunta del gestore e del preside, nel raffronto tra iniziativa realizzata e gli obiettivi indicati nell'art.1 dei medesimi DD.MM., con potestà delle SS.LL. di disporre un'apposita verifica ispettiva se ritenuta opportuna.

Appare necessario, altresì, precisare che qualora, terminata la procedura di verifica risulti che il saldo non debba essere erogato nei confronti di uno o più gestori, codesti Uffici dovranno provvedere, secondo le modalità di rito, al versamento in conto Entrate Tesoro al Capo XIII cap.3550 della somma corrispondente all'importo del saldo medesimo.

La presente nota viene diffusa via INTERNET e tramite la rete INTRANET di questo Ministero.

Il Direttore Generale
Silvana Riccio

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