Decreto milleproroghe: gli emendamenti sulla scuola
Più chiarezza sull’utilizzo di spesa della card docenti e certificazioni dei vaccini, ma c’è ancora troppa “timidezza” sul superamento tout court di norme trattate dalla legge 107/15 per prove INVALSI, alternanza scuola-lavoro e scuole italiane all’estero.
Diplomati magistrali e ITP
Viene soppresso il comma 3-quinqies dell’articolo 6 del decreto milleproroghe approvato dal Senato che modificava l’articolo 14 del decreto legge 2016/11. Viene pertanto eliminata la possibilità per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno scolastico 2017/2018 di inserirsi nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (GAE). La possibilità si estendeva anche ai docenti in possesso del diploma magistrale e d’insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Le nostre valutazioni
Con l’emendamento approvato alla Camera la maggioranza di Governo ha posto rimedio all’“errore” commesso al Senato dove, su proposta dell’opposizione (Leu), era stato approvato un emendamento che consentiva agli abilitati e anche ai diplomati magistrali ante 2001/2002 di inserirsi in GAE. Tale novità aveva suscitato molte aspettative ma anche molta confusione tra i precari perché risultava in contraddizione con altri provvedimenti, come il “decreto dignità”, che il Governo stava varando. Ora la situazione viene ripristinata e pertanto le GAE restano precluse a qualsiasi nuovo inserimento.
Per i diplomati magistrali, che attendono una soluzione alla loro travagliata vicenda giudiziaria, resta quanto previsto dal “decreto dignità” nel frattempo tramutato in legge, ovvero il mantenimento della nomina in servizio fino al termine del corrente anno scolastico e il contestuale avvio di un concorso riservato (a cui potranno accedere anche i laureati in scienze della formazione primaria) per chi abbia svolto almeno due anni di servizio presso le scuole statali.
Vaccinazioni
Uno degli emendamenti al decreto milleproroghe estende anche all’a.s. 2018/2019 le disposizioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 73/17 (convertito con modifiche in legge 119/17), consentendo di fatto anche per il corrente anno scolastico la possibilità di sostituire la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione con un’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione da sostituire entro il 10 marzo 2019 con la documentazione originale.
L’emendamento, una volta approvato, consentirà la frequenza delle scuole dell’infanzia a tutti i bambini i cui genitori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge, presenteranno un’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione o dell’avvenuta prenotazione della somministrazione oppure presenteranno idonea documentazione medica comprovante l’esonero o il differimento delle vaccinazioni in relazione a specifiche condizioni cliniche certificate dal medico di medicina generale o dal pediatra scelto dalle famiglie.
Le nostre valutazioni
Si conferma anche per l’a.s. 2018/2019 la fase transitoria prevista dal decreto legge vaccini per il solo a.s. 2017/2018, l’emendamento mette fine alle polemiche spesso strumentali che la pubblicazione della circolare Bussetti-Grillo ha sollevato.
Ne’ la circolare, che estendeva la possibilità di autocertificare l’avvenuta vaccinazione, né il precedente emendamento – ora cassato – che avrebbe consentito una deroga temporanea al divieto di ammissione alla scuola dell’infanzia dei bambini non vaccinati, hanno mai messo in dubbio l’obbligo di vaccinazione introdotto dalla legge. Si trattava di disposizioni transitorie che avrebbero tutelato il diritto all’istruzione di tutti gli alunni attraverso soluzioni temporanee in grado di sopperire alla mancata istituzione dell’anagrafe vaccinale in molte regioni e a livello nazionale.
Niente a che fare con i genitori cosiddetti NO-VAX che determinano nelle scuole ben altre problematiche di natura per lo più legale e giudiziaria, per la verità molto limitate, a causa del rifiuto, apertamente dichiarato, di sottoporre i loro figli a vaccinazione e la richiesta di ammettere comunque i bambini alla frequenza della scuola dell’infanzia.
Quanto alle preoccupazioni espresse da alcuni sulle responsabilità che le autocertificazioni non veritiere avrebbero scaricato sui dirigenti scolastici, gli esiti dei controlli a tappeto che in questi giorni NAS e forze dell’ordine stanno effettuando nelle scuole stanno dimostrando che erano assolutamente infondate perché su 2.800 controlli effettuati in un solo giorno, solo in 15 casi le dichiarazioni si sono rivelate non veritiere.
Prove INVALSI e attività di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria secondo grado
In relazione ai requisiti di accesso all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, indicati dagli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del decreto legislativo 62/17, l’emendamento differisce all’a.s. 2019/2020 il requisito della partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro o assimilabili all’alternanza sia per i candidati interni che per privatisti.
Le nostre valutazioni
Gli emendamenti vanno nella direzione da noi auspicata fin dalla pubblicazione del DLgs 62/17 che ha introdotto il nuovo esame di Stato.
Rispetto all’obbligatorietà delle prove INVALSI ai fini dell’ammissione all’esame è inaccettabile che l’ammissione all’esame di stato sia condizionata allo svolgimento di una prova i cui esiti non hanno alcun rilievo ai fini della valutazione dello studente ma dovrebbero essere utilizzati solo per fini di monitoraggio dello stato del sistema di istruzione italiano, escludendo qualsiasi interferenza con il processo di insegnamento e apprendimento di esclusiva competenza dei docenti.
Quanto all’alternanza scuola-lavoro, ci auguriamo che l’emendamento costituisca un primo passo per riportare l’alternanza scuola-lavoro a quello che rappresentava prima che la legge 107/15 ne modificasse totalmente la natura: un’esperienza metodologica formativa a disposizione di docenti e alunni per arricchire e ampliare l’obiettivo primario della scuola che è quello di formare cittadini critici e consapevoli.
Carta del docente
L’emendamento estende al 31 dicembre 2018 la possibilità per i docenti di utilizzare le eventuali disponibilità relative all’a.s. 2016/2017 rimaste nella carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (Carta del docente).
Le nostre valutazioni
È stato fissato un punto di chiarezza su una materia semplice solo in apparenza, poi resa complicata dai provvedimenti applicativi e dai sistemi di gestione connessi.
La legge 107/15 al comma 121 prevede l’utilizzo di 500 euro per ciascun anno scolastico; il DPCM 28 novembre 2016 specifica che le somme non spese entro l’anno scolastico, siano disponibili nell’anno scolastico successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. Ora appare evidente che le economie eventualmente maturate nell’a.s. 2016/2017 abbiano una scadenza di spesa nel termine ultimo del 31 dicembre 2018 e non vadano ad accumularsi in una somma progressiva. Sarà importante, adesso, che il MIUR provveda a rendere attiva la piattaforma al fine di rimettere nelle disponibilità proprio le quote residue: non è ammissibile, infatti, che i ritardi già incorsi lo scorso anno limitino il diritto alla piena fruizione delle somme già in possesso
Scuole italiane all’estero
Sono stati soppressi i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater introdotti all’articolo 6 dagli emendamenti del Senato. Le norme soppresse correggevano il DLgs 64/17 e riguardavano la proroga (a domanda) fino a 6 anni dei mandati di quattro anni, la riduzione da 6 a 3 anni del periodo di interruzione fra due periodi di servizio all’estero e la riduzione da 6 a 3 anni del periodo da assicurare all’estero per ottenere la destinazione.
Le nostre valutazioni
Si tratta di emendamenti che avrebbero consentito di sanare alcune delle maggiori criticità presenti nella legge 107/15 e nel DLgs 64/17, prevedendo una fase transitoria che garantisse parità di trattamento al personale inviato a lavorare all’estero.
Torna ad essere evidente come lo strumento legislativo non sia affatto idoneo a regolare le problematiche su un tema come la mobilità professionale. Insisteremo perché sia il contratto a tornare a definire tempi e le regole per la prestazione del servizio all’estero.