Presidenza esami di stato secondo ciclo: il MIUR ci ripensa e rende di fatto impossibile la partecipazione dei dirigenti scolastici del primo ciclo
Non coerente con le intenzioni manifestate al tavolo il comportamento dell’Amministrazione. Strumentali e inutilmente penalizzanti le condizioni poste ai dirigenti per individuare un sostituto.
La nota MIUR 6078 sulle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione all’esame di stato del secondo ciclo da parte dei dirigenti scolastici in servizio in istituzioni scolastiche del primo ciclo, pubblicata nella serata del 6 aprile, non corrisponde a quanto l’amministrazione aveva concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica lo scorso 30 marzo.
Nel corso dell’incontro richiesto sulla questione era stato infatti concordato con l’amministrazione che fosse eliminata dalla bozza di nota esplicativa la condizione “di aver svolto in passato il ruolo di presidente in esami di stato del primo ciclo” riferita al docente individuato dal dirigente scolastico come suo sostituto.
Evidentemente c’è stato un successivo ripensamento senza che l’amministrazione ritenesse di doverne informare le organizzazioni sindacali. che, in occasione del successivo incontro del 5 aprile sulla valutazione, avevano chiesto di conoscere i tempi di pubblicazione della nota e i suoi contenuti definitivi, non ricevendo nel merito alcuna informazione.
Come FLC CGIL riteniamo che il comportamento dell’amministrazione non sia stato coerente con quanto dichiarato ai sindacati e confermiamo il nostro profondo dissenso sulla decisione assunta che riteniamo illegittima perché non prevista da nessuna delle norme vigenti e dunque inutilmente penalizzante per la professionalità dei dirigenti scolastici.
Insieme a CISL Scuola e UIL Scuola RUA abbiamo fatto pervenire all’ufficio della dott.ssa Palermo e all’Ufficio di Gabinetto una richiesta di chiarimenti sulla decisione assunta, evidenziando le difficoltà organizzative che ne derivano e i possibili contenziosi che potrebbe generare.
Auspichiamo una soluzione immediata e di buon senso che consenta il regolare svolgimento dell’esame di stato e il rispetto dei legittimi diritti dei dirigenti scolastici del primo ciclo che siamo pronti a tutelare in tutte le sedi.
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All’Ufficio di Gabinetto
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici
Dott.ssa Maria Assunta Palermo
Oggetto: Richiesta di chiarimenti nota n. 6078 del 6/4/2018 - Nomina Presidenti commissioni di esami di Stato Secondo ciclo
Con la nota in oggetto, l’Amministrazione ha precisato quanto previsto nelle indicazioni già fornite per la formazione delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. In particolare, ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione.
Il Dlgs 62/2017 all’art. 8, ha previsto che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Il DM 741/2017 ha precisato ulteriormente che: “in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.”
Nella nota di chiarimento citata in oggetto, si prevede tuttavia che oltre alle condizioni prima menzionate, il docente delegato a sostituire il dirigente debba anche aver già svolto la funzione di Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
Questa condizione non solo non trova riscontro in alcuna previsione normativa ma - combinata con le altre già indicate - rende impossibile nella maggior parte dei casi individuare un docente delegato, con pesanti ripercussioni anche per quanto riguarda le istituzioni scolastiche in reggenza.
Non si comprenderebbe infatti perché le condizioni professionali elencate dovrebbero valere per i docenti che sostituiscono i dirigenti impegnati nel secondo ciclo e non anche i dirigenti che hanno in affidamento una scuola in reggenza o che sono assenti per malattia o altro impedimento. Le diverse casistiche infatti producono lo stesso effetto e cioè la sostituzione del dirigente scolastico nello svolgimento della medesima funzione di Presidente di Commissione.
Al fine di evitare contenziosi o rilevanti difficoltà organizzative, anche considerato l’alto numero di scuole in reggenza, si chiede pertanto che la condizione di essere già stato Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione possa essere intesa come una priorità nella scelta del docente delegato e non come una condizione necessaria per l‘individuazione. Inoltre si chiede di chiarire se tale condizione debba riguardare anche le Presidenze delle Commissioni nelle scuole in reggenza o il caso di dirigenti assenti per malattia o altro impedimento.
In attesa di un cortese cenno di risposta, si inviano distinti saluti
Roma, 7 aprile 2018
FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA