Diritto allo studio (150 ore): i permessi per frequentare il corso di riconversione su sostegno non si computano nel limite del 3%
I chiarimenti del Miur.
Il Miur, su richiesta pressante della FLC CGIL, chiarisce, con la nota 13391/13 che i permessi necessari per frequentare i corsi di riconversione sul sostegno da parte dei personale docente in esubero (ivi compresi i docenti titolari C555, C999, A075 e A076), riconversione obbligatoria per legge da parte dell’amministrazione, non rientrano nel computo del 3% della quota di cui all’art. 3 del DPR 395/88.
Di conseguenza tutti i contratti regionali sulle modalità di utilizzo di questi permessi ne dovranno tenere conto, rendendo disponibile il monte ore per altre attività formative.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Roma, 11 dicembre 2013
Prot. AOODGPER n. 13391
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO: Permessi 150 ore per il diritto allo studio.
Facendo seguito alla nota prot. n. 12685 del 25 novembre 2013, si precisa che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla nota della DGPer n. 11235 del 20 ottobre 2013, emanata in applicazione del DDG n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta l’Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del DPR 395/88.
per IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Vicario
Gildo De Angelis