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Disposizioni urgenti in materia di istruzione: comunicazioni ai Centri per l’impiego

Dopo le nostre numerose sollecitazioni, si interviene per modificare la norma della Finanziaria e per cancellare le sanzioni già comminate

27/06/2007
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Sin dall’approvazione della Legge Finanziaria avevamo denunciato l’incongruenza e l’insostenibilità da parte delle scuole dell’adempimento previsto dal comma 1180 di quella Legge.

Abbiamo continuato a sollecitare le amministrazioni interessate, Istruzione e Lavoro, ad intervenire, anche perché gli ispettori del lavoro, con uno zelo degno di miglior causa, si erano particolarmente dedicati a verificare l’attuazione di quella norma ed a comminare multe piuttosto salate ai Dirigenti scolastici, che attendevano delucidazioni dal Ministro dell’Istruzione.

Prendiamo, quindi, positivamente atto della decisione del Governo di inserire, nel provvedimento in discussione alla Camera, due norme, comma 17 e comma 18 dell’art. 28 del disegno di legge, che affrontano la questione e ne auspichiamo la definitiva approvazione, che risolverà una situazione divenuta ogni giorno più complicata, per via degli interventi, che nel frattempo non si erano fermati, degli ispettori del Lavoro.

Nel merito dei due commi rileviamo, però l’enorme difficoltà a comprendere il portato delle due norme che, ad una prima lettura, potrebbero apparire addirittura in contraddizione fra loro.

Ciò è dovuto al fatto che nel comma 17 si afferma che “ sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di 30 giorni dall'assunzione. Trovano applicazione le sanzioni previste di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. “

Ciò vuol dire che permane comunque l’obbligo alla comunicazione ai Centri per l’Impiego dei contratti a tempo determinato stipulati dalle scuole, da adempiere entro i 30 giorni successivi alla data di avvio. Si ribadiscono le sanzioni amministrative, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nel caso di mancata comunicazione.

Nel comma successivo, il n. 18, si cancella l’obbligo alla comunicazione preventiva dei contratti, che per le scuole era impraticabile, visti i meccanismi di nomina dei supplenti, e si annullano, con effetto retroattivo (almeno questa è la nostra interpretazione) “ Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate” .

A questo punto, dopo una lettura certosina del testo, gli effetti che si producono sono due:

  1. le sanzioni vengono cancellate

  2. le comunicazioni devono essere fatte dalle scuole entro 30 giorni dall’avvio del rapporto di lavoro a termine

Nell’auspicare una pronta approvazione del disegno di legge che in questa materia risolve non poche problematiche, chiediamo al Parlamento di intervenire, nel corso della discussione parlamentare, a rendere comprensibile il senso delle due norme sopra citate.

In tal senso, infatti, ci pare in qualche modo paradossale che il primo comma (il n. 17) intervenga a introdurre una norma che in qualche modo è già presente nei testi legislativi richiamati, e poi, in quello successivo si modificano quelle norme richiamate in precedenza.

Ci pare una incongruenza giuridico-formale, che rende particolarmente difficoltoso comprendere il senso ed il significato di norme che nel merito abbiamo più e più volte sollecitato.

Una riscrittura, più logica ma anche linguisticamente più semplice,dei due testi contribuirebbe a rendere più agevole il rapporto tra cittadino e legge, obiettivo che, a nostro parere, non va sottovalutato.

Roma, 27 giugno 2007

Nonno, cos'è il sindacato?

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