Docenti: anno di prova e formazione con test finale, trasmesso il nuovo Decreto ministeriale
Il provvedimento attuativo aggiorna il precedente DM 850/2015 ed estende la platea dei destinatari anche a chi non è coinvolto dal DL 36/2022. Per la FLC CGIL rimane la forte criticità di aver voluto modificare il percorso prima dell’avvio del sistema di formazione in ingresso e reclutamento.
Il Ministero dell’istruzione ha emanato il Decreto n. 226 del 16 agosto 2022 che regolamenta il nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo con test finale, ora agli Organi di controllo per la verifica.
Normativa di riferimento
Art 1, c. 118, Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 13, c 1 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 59
Art. 44, c. 1, lett. g), del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Platea del personale coinvolto
- docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione o che l’acquisiscano ai sensi dell’art. 13 c. 2 del Dlgs 59/2017, al primo anno di servizio con incarico a TI.
Mancato superamento del test finale o valutazione negativa
Il personale docente effettua un secondo percorso, non ulteriormente rinnovabile.
Il rinvio è previsto per la fruizione di congedo per assegno di ricerca o dottorato di ricerca, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Servizi utili ai fini del percorso di formazione prova
Il superamento del percorso è subordinato allo svolgimento di servizio effettivamente prestato per almeno 180 gg nel corso dell’a.s., di cui almeno 120 per attività didattiche.
Rientrano nei 180 gg: tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, esami e scrutini ed ogni impegno di servizio, ad esclusione del congedo ordinario e straordinario e le aspettative. Computato il 1° mese di astensione obbligatoria per gravidanza.
Rientrano nei 120 gg: i giorni effettivi di insegnamento, quelli impiegati presso la sede di servizio per ogni attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
I 180 gg e i 120 gg sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (part time).
Criteri per la verifica degli standard professionali
Il percorso di prova e formazione è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali in rapporto a :
- competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche
- competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Il percorso valuta inoltre la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente.
Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione
Entro il secondo mese dalla presa di servizio il docente traccia un primo bilancio di competenze. Quindi, dirigente scolastico e docente stabiliscono un patto per lo sviluppo professionale, con gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste nel percorso di formazione e attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole.
Al termine del percorso, il docente traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi, l’impatto della formazione, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
Attività formative
hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:
- incontri propedeutici e di restituzione finale;
- laboratori formativi;
- “peer to peer” e osservazione in classe;
- formazione on-line
Portfolio professionale
Il docente in periodo di prova cura la predisposizione del portfolio professionale che contiene: il curriculum professionale, il primo bilancio delle competenze, la documentazione di fasi significative della progettazione didattica e le azioni di verifica intraprese, il bilancio conclusivo e la previsione del piano di sviluppo professionale.
Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio
Tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell'anno scolastico il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato, che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato al dirigente scolastico e trasmesso al Comitato almeno cinque giorni prima del colloquio.
Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento degli standard professionali e verifica la traduzione in competenze didattiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso un test finale. Il test consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. L’allegato A al decreto contiene indicatori e descrittori funzionali alla verifica delle competenze professionali.
All'esito dell’attività il Comitato si riunisce per l'espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Valutazione positiva: il dirigente scolastico emette provvedimento di conferma in ruolo.
Mancato superamento del test finale e di valutazione negativa: il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Le nostre osservazioni
Con il D.L. 36 del 30 aprile 2022 convertito in Legge 79/2022, il legislatore ha definito l’impalcatura del nuovo sistema di reclutamento, inserendo anche la revisione dell’anno di prova e formazione che la norma stessa prevede di regolare con un decreto attuativo.
Essendo i due fattori strettamente interdipendenti, sarebbe stato corretto attuare le nuove disposizioni del percorso di prova/formazione con il test finale insieme alla riforma complessiva del reclutamento, ovvero a partire dalle assunzioni realizzate successivamente all’avvio del nuovo sistema.
Il Ministero, invece, ha voluto anticipare questo tassello estendendo il nuovo percorso formazione e prova a tutti, persino ai docenti che nell’a.s. 2022/23 hanno ottenuto il passaggio di ruolo e a coloro che l’hanno prorogato, con una incomprensibile manovra di retrodatazione che modifica il contesto normativo vigente al momento della scelta.
Come FLC CGIL abbiamo contrastato, in sede di informativa, questa forzatura, anche foriera di una possibile successiva interpretazione distorta circa i vincoli di permanenza di cui al DL 36/22, mentre ancora si attende dal ministero la riapertura della trattativa sul CCNI mobilità che è stata imposta con la sentenza del Tribunale di Roma.
- decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 regolamentazione nuovo percorso formazione prova personale docente ed educativo
- decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 regolamentazione nuovo percorso formazione e prova personale docente ed educativo allegato a
- nota 30998 del 25 agosto 2022 disposizioni concernenti percorso formazione e prova personale docente ed educativo emanazione dm 16 agosto 2022