Graduatorie ad esaurimento (GAE) 2024-2026: le domande dal 1° al 15 marzo
Le GAE avranno validità biennale. È possibile l’aggiornamento, lo scioglimento della riserva e il trasferimento.
Il Ministro dell’Istruzione e del merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 (e allegati), che regolerà l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.
L’avviso è disponibile sul sito INPA.
Scadenze
È possibile presentare l’istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 12.00 del giorno 1° marzo 2024 fino alle 23.59 del 15 marzo 2024.
Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze si inviano in modalità telematica sul portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) ed essere accreditati a Istanze on line. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.
Le regole rimangono uguali a quelle dei precedenti aggiornamenti: non sono previsti nuovi inserimenti salvo per chi si reinserisce, in quanto cancellato per non aver presentato domanda in un precedente triennio.
Le uniche modifiche riguardano gli allegati relativi al conteggio del personale per genere e regione e le percentuali appartenenti alle categorie di riservisti.
Vigenza delle GAE: le graduatorie hanno validità biennale, resteranno quindi in vigore per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026.
Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Cosa si può chiedere con l’istanza:
- l’aggiornamento del punteggio;
- il reinserimento in graduatoria, qualora non si sia presentata domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
- la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva;
- lo scioglimento della riserva, in seguito al conseguimento del titolo;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
Elenchi del sostegno (per docenti specializzati):
Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro il 15 marzo 2024 possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo, mantenendo punteggio e fascia con si è inseriti nella GAE per il posto comune. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Inserimento elenchi sostegno con riserva
Possono richiedere l’inserimento con riserva i docenti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2023/2024 e coloro che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024. Con successivo avviso saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità della procedura di scioglimento.
Preferenze a parità di punteggio
Le situazioni soggette a scadenza, quali le preferenze a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Il personale interessato, nel compilare la domanda, dovrà barrare le caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati.
Titoli e servizi dichiarabili: si possono dichiarare titoli e servizi conseguiti successivamente al 4 aprile 2022 ed acquisiti entro il 15 marzo 2024. I servizi svolti nell’anno scolastico 2021/2022 dopo il 4 aprile 2022 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.
Graduatorie di istituto di I fascia
Tempistica: un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole.
Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
Come si presenta domanda: tramite il Portale Unico del reclutamento “INPA”.
Scelta delle scuole
Per la scuola secondaria si possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, il limite è di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative agli istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; è consentito scegliere 7 scuole (fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi) in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle GPS.