L’anno di prova/formazione per i docenti assunti a tempo indeterminato
Alcune indicazioni utili per la “conferma in ruolo”.
Cosa succede dopo l’assunzione a tempo indeterminato
Una volta formalizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con la stipula del contratto individuale di lavoro, il neo-assunto deve svolgere numerosi adempimenti, tra questi il più importante è l’anno di prova/formazione.
Riferimenti normativi
- DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437-440
- Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68
- RDL 1542/37 art. 31
- Decreto Ministeriale 850/15
- Nota 36167/15
- Nota 28515/16
Requisiti di servizio per il superamento del periodo di prova
Per il superamento del periodo di prova è richiesto:
- Un servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche
- I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (nota di accompagnamento del DM 850/15).
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (comma2 art.3 D.M.850/2015).
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (comma 3 art.3 D.M.850/2015).
Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova (art.2 D.M. 850/2015):
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Rinvio del periodo di prova
Se nell’anno scolastico di assunzione, non si riesce a svolgere il periodo di prova o il periodo di formazione per maternità, aspettativa, congedo o malattia, il periodo di prova si rinvia agli anni successivi senza particolari limiti.
Se nell’anno scolastico di assunzione non si supera il periodo di prova per valutazione negativa della stessa (L. 107/15, comma 119), la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l’interessato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza (legge 107/15, art.59 del D.P.R. N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del DLgs 297 /94).
Periodo di formazione
Durante il periodo di prova è prevista anche una specifica attività di formazione in ingresso attraverso:
- l’assegnazione di un docente “tutor” (esperto) che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l’anno di prova. Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor
- la frequenza di un corso di formazione (50 ore prevalentemente online) organizzato dall’amministrazione (a breve pubblicheremo una scheda di approfondimento sulle modalità di funzionamento della piattaforma INDIRE di formazione)
- la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione, che saranno oggetto del colloquio con il comitato di valutazione.
Valutazione del periodo di prova/formazione
Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti:
- la discussione con il “comitato per la valutazione dei docenti” (L. 107/15 art. 1 comma 129: 3 docenti e presieduto dal dirigente scolastico) sugli elaborati prodotti. Al colloquio partecipa anche il tutor.
- la relazione del "comitato per la valutazione dei docenti", che dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno dell’anno di prova
- la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova (“conferma in ruolo”).