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Organico dell’autonomia e risorse per il potenziamento: rimangono in vigore le disposizioni dello scorso anno

Tutti i docenti devono avere le medesime opportunità di valorizzazione professionale.

07/09/2017
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A seguito delle molte segnalazioni che ci sono pervenute, crediamo sia utile fare il punto su di un tema che in questa fase di programmazione delle attività impegna gli organi collegiali delle nostre scuole: la modalità di utilizzo dei docenti individuati su posti di potenziamento dell’organico dell’autonomia. Ciò anche al fine di evitare un utilizzo improprio di tali colleghi che, impiegati esclusivamente nelle continue sostituzioni per le supplenze brevi, vedono seriamente compromessa la loro dimensione professionale.

In premessa deve essere chiaro che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno e, ad oggi, rimangono valide le indicazioni del Miur riportate nella nota 2852 del 5 settembre 2016. Analogamente riproponiamo le nostre osservazioni sia rispetto alla legge 107/15 che alla sopracitata nota.

In sintesi questi i contenuti nodali della nota Miur:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
  • in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
  • le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
  • il ricorso alla nomina dei supplenti sui posti del potenziato per supplenze brevi può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare;
  • tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica).

Il punto di vista della FLC CGIL

La nota dello scorso anno e le esperienze attuate confermano il permanere di tutte le “zone oscure” rispetto alle quali il MIUR non si è più espresso in alcun modo.

Continua ad essere molto aleatorio l’ampliamento del piano dell’offerta formativa, così come previsto dagli obiettivi della legge 107 (apertura pomeridiana delle scuole, laboratori territoriali, potenziamento delle competenze, iniziative di supporto e inclusione, insegnamenti opzionali, progettualità di ogni tipo…) che non può investire su tempi certi e ragioni di continuità, in quanto gravemente vincolato alle urgenze di sostituzione.

Un punto è del tutto evidente: non è legittimo utilizzare risorse del potenziamento, e quindi i docenti assegnati su questi posto, “esclusivamente” per le sostituzioni, perché si sottrae ricchezza e opportunità al sistema di valorizzazione e miglioramento della scuola per scopi non didattici e riferibili solo al contenimento delle spese.

E la conferma è da leggersi nelle supplenze temporanee coperte con l’organico dell’autonomia che, secondo soluzioni consolidate lo scorso anno, sono state protratte ben oltre i 10 giorni previsti dalla legge vigente.

In conclusione, sono tre i punti da richiamare:

  • le competenze degli organi collegiali: l’utilizzo dell’organico dell’autonomia implica l’individuazione dei criteri da parte del consiglio di istituto e la formulazione delle proposte da parte del Collegio dei docenti in relazione al PTOF
  • il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prerogative sindacali nel quadro delle materie afferenti al rapporto di lavoro e agli impegni del personale
  • la separazione, tra le attività programmabili, di quelle che già prevedono appositi finanziamenti, come l’attività alternativa alla religione cattolica o i corsi di recupero.

Nonno, cos'è il sindacato?

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