Passaggio di ruolo e anno di formazione. Chi, a seguito di passaggio, ritorna nel ruolo già occupato in precedenza non deve ripetere l'anno di formazione
L’USR Emilia Romagna conferma quanto da noi sempre sostenuto.
L'USR Emilia Romagna chiarisce quanto lo stesso MIUR ha ripetutamente affermato per le vie brevi, ma mai messo per iscritto. Il docente che, a seguito di passaggio di ruolo, ritorna nel ruolo dallo stesso già occupato negli anni precedenti a tempo indeterminato, non dove ripetere l'anno di formazione né essere oggetto di nuovo provvedimento di conferma in ruolo. Questo per la semplice ragione che tutto ciò è già stato fatto in passato.
Si tratta (come giustamente afferma l'USR) di un "principio di ragionevolezza, di logicità e di congruenza dell’azione amministrativa", principio che però tanti uffici periferici non riuscivano a comprendere in questi ultimi anni. Finalmente un po’ di chiarezza sulla linea di quanto da noi ripetutamente sostenuto.