Esami di qualifica e diploma dei percorsi IeFP: accordo tra le Regioni
Adottato un documento di indirizzo sugli elementi minimi comuni.
In una precedente nota avevamo dato notizia del lavoro di un gruppo tecnico delle Regioni, allargato al MIUR, finalizzato alla definizione di uno specifico documento di indirizzo sulle procedure relative agli esami finali a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Il documento è stato definitivamente approvato dalle Regioni e Province Autonome il 22 gennaio 2014 e reso noto il 20 febbraio.
Esso ha l’obiettivo di garantire, nell’esercizio delle competenze legislative esclusive delle singole regioni, armonizzazione e qualità a livello nazionale del sistema di IeFP:
- nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti dal Capo III del D.Lgs 226/05
- in coerenza con la cornice di riferimento, costituita dal sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs.13/2013
- sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.
Le disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per gli Istituti Professionali che erogano l’offerta sussidiaria di IeFP.
I contenuti
In premessa il documento ricorda che i percorsi IeFP sono entrati formalmente a regime nell’anno formativo 2011/2012 e che pertanto il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi ordinamentali di IeFP si terrà a giugno 2014.
Questi, in sintesi, gli elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP individuati dall’accordo tra le regioni e province autonome.
Ammissione agli esami:
Per l’ammissione degli allievi agli esami finali sono indispensabili
- la frequenza minima dei tre quarti del monte ore (D.Lgs. 226/05 art. 20 comma 2)
- la formalizzazione, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dagli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali. La formalizzazione è effettuata dai docenti e dagli esperti che abbiano impartito insegnamenti nell’ambito del percorso IeFP.
Riguardo ai percorsi in regime di sussidiarietà integrativa erogati dagli Istituti Professionali di Stato, tale formalizzazione costituisce atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno. Tale indicazione è stata fornita dal MIUR con la nota 1840 dell’8 aprile 2013 in risposta ad un quesito della Regione Toscana.
Composizione della Commissione di esame:
La composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due requisiti:
- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato
- garanzia del carattere collegiale, con la presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni.
Finalità e tipologia delle prove:
Devono essere previsti almeno un colloquio e una prova professionale finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali. La dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame.
Prova professionale:
Tale prova
- deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
- deve avere carattere pratico/prestazionale e non deve avere solo la forma di colloquio o test
- può prevedere che i criteri e gli indicatori della valutazione siano determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento
- deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.
Modalità di accertamento:
Devono essere finalizzate alla verifica delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità.
Titolo:
A conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il titolo di qualifica professionale o di diploma professionale, i cui format di riferimento sono quelli previsti dal D.I.11 novembre 2011.
Periodo di svolgimento dell’esame:
Gli esami conclusivi devono essere svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe sono ammissibili solo in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.
Province autonome di Trento e Bolzano:
Tali province applicheranno le disposizioni previste dal documento di indirizzo, coordinandole con le competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il commento
Per la FLC CGIL la definizione di un quadro di riferimento nazionale appare un elemento di grande importanza per l’unitarietà del sistema di IeFP. Per questo giudica positivamente l’Accordo raggiunto tra le Regioni su un tema così delicato quali gli esami finali di percorsi di studio, al termine dei quali si conseguono titoli professionalizzanti spendibili a livello nazionale.
Al tempo stesso il citato Accordo appare a maglie troppo larghe, non in grado nè di bloccare fughe in avanti e spinte localistiche (come già avvenuto lo scorso anno in Toscana, Lombardia e Marche) né di impedire divaricazioni incredibili riguardo agli esami finali dei percorsi IeFP, come testimoniato dalle regolamentazioni fino ad oggi adottate da numerose regioni. E’ inaccettabile ed incredibile, ad esempio, la mancata previsione di una incidenza percentuale minima del percorso triennale o quadriennale per l’attribuzione del voto finale. Si tratta di una dimenticanza imperdonabile che sarà fonte di forti conflittualità e contenzioso soprattutto negli Istituti Professionali di Stato.
In questo senso le responsabilità del MIUR e del Ministero del Lavoro appaiono assai gravi. Questi ministeri non hanno mai segnalato alle Regioni la necessità che le modalità di accertamento dei LEP dei percorsi IeFP, e quindi anche degli esami di qualifica, fossero prioritariamente stabiliti con specifico regolamento così come previsto dall’art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 226/05. I rari interventi del MIUR sono stati finalizzati unicamente a ricordare la competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP, a segnalare che gli oneri relativi al presidente della commissione e ai membri esterni sono a carico delle Regioni (nota 2229 del 17 ottobre 2013), a sollecitare le Regioni inadempienti ad emanare la specifica regolamentazione sugli esami (ad esempio la nota 2582/13 indirizzata alla Regione Sardegna).