Esami di Stato di I e II grado 2020/2021: le nostre schede di lettura
Sintesi e commento delle ordinanze ministeriali. Necessaria una nuova cultura della valutazione.
In vista dei prossimi adempimenti legati all’espletamento degli esami di stato di I e II grado, di cui avevamo dato conto con la pubblicazione delle relative Ordinanze Ministeriali, presentiamo due schede di approfondimento che illustrano gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche in questa fase conclusiva dell’anno scolastico:
- scheda concernente l’O. M. n. 52 del 3 marzo 2021, “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”,
- scheda concernente l’O. M. n. 53 del 3 marzo 2021, “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
Le ordinanze, a causa della pandemia, confermano anche per l’anno scolastico 2020/2021, la modalità semplificata, che abbiamo già descritto, delle procedure per gli esami di Stato di I e II grado, con commissari interni nel secondo ciclo ed eliminazione delle prove Invalsi e dei PTCO dai previsti requisiti di ammissione. Si tratta di adattamenti e sospensioni temporanei che in ogni caso fanno riferimento ad una impalcatura ordinamentale figlia della cultura della valutazione contenuta nel DLgs 62/17 e nella L. 107/2015 che la FLC CGIL ha ripetutamente contrastato e che merita ulteriori riflessioni rispetto al compito e alla missione del sistema di istruzione nazionale.
La normativa sulla valutazione richiamata nel DLgs 62/17 ha il limite di non prestarsi a tradurre efficacemente i diversi livelli di apprendimento, né la complessa e articolata maturazione degli studenti, come soggetti in formazione. La scelta di utilizzare la valutazione espressa in chiave numerica, si è scontrata in questi anni con le più consolidate teorie docimologiche e, solo con l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 è stato introdotto il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, come stabilito dalla legge 41/20. La nuova norma conferma che la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo ha per oggetto il processo di apprendimento, mentre, per quanto rimane ancora normato dal DLgs 62/17, come appunto le procedure relative agli esami di stato, valutazione finale e valutazione degli apprendimenti sono considerate pratiche con finalità di misurazione, come dimostrato dall’importanza attribuita ai test INVALSI.
Il valore della valutazione, invece, risiede principalmente nella funzione formativa e orientativa, in quanto parte integrante del processo educativo, realizzato affinché gli studenti prendano coscienza delle proprie potenzialità e possano costruire il proprio progetto di vita. Una scuola che si ponga tali obiettivi ha bisogno di particolari condizioni per essere efficace, condizioni certamente non consentite da una idea di scuola basata sul modello delle classi pollaio e sulla politica dei risparmi, incapace di prevedere risorse e strumenti adeguati allo sviluppo dell’allievo e del cittadino, per presidiare il rischio di insuccesso formativo e di dispersione scolastica e favorire il lifelong-learning.
A partire dall’a.s. 2020/21, come previsto dalla nota del MI 15598 del 2 settembre 2020, e dal D.M. 88 del 6 agosto 2020, nella conduzione del colloquio previsto dagli esami di Stato del secondo ciclo, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente, il nuovo strumento che raccoglie l’indicazione delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali, le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di PCTO ed eventuali altre certificazioni conseguite. Il Curriculum richiama la visione implicita alla legge 107 di un modello di istruzione che immagina lo studente/capitale umano, predisponendolo ad una logica di maggiore/minore appetibilità per il mercato del lavoro, attraverso il conseguimento di crediti/titoli. Riteniamo che le esperienze degli studenti, anche quelle maturate in ambito extra scolastico, debbano essere considerate, invece, informazioni necessarie per una più adeguata individualizzazione degli apprendimenti all’interno del percorso scolastico, nella sua costruzione e svolgimento, affinché la scuola sia in grado di predisporre tutti gli adattamenti necessari al pieno sviluppo di ciascuno, per una formazione globale dell’uomo e del cittadino. Resta opportuna, naturalmente, anche e soprattutto nella fase della valutazione finale, una conoscenza complessiva degli studenti, fatto già preesistente al Curriculum, mediante la valutazione del percorso scolastico, ma non in una logica certificatoria spendibile al di fuori del contesto scolastico. Pur non potendo annullare le diverse condizioni di partenza degli alunni, la scuola della Costituzione, è chiamata a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di ciascuno, non certificando le diseguali occasioni di formazione extra scolastica, ma offrendo a tutti pari opportunità di crescita nell’arco del ciclo di studi.
La FLC CGIL considera sempre più urgente aprire una nuova stagione di dibattito pedagogico e didattico sulla cultura della valutazione perché valutare non sia considerata una mera attestazione di crediti, ma possa essere lo strumento in grado di rappresentare il percorso di apprendimento e di crescita umana e sociale di tutti gli studenti.