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Esami di stato: entro il 12 dicembre 2014 la domanda. Definite le scadenze anche per le altre casistiche

Domande entro il 31 gennaio per gli "ottisti" ed entro il 20 marzo per i ritirati.

26/11/2014
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Con la nota 7316 del 25 novembre 2014 il MIUR ha prorogato al 12 dicembre la data di scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. La data è la medesima sia per i candidati interni che per quelli esterni.

Mentre per gli interni si tratta di un adempimento richiesto direttamente dalla scuola, gli esterni dovranno indirizzare la domanda al Direttore scolastico della Regione di residenza, indicando almeno tre scuole in cui intendono sostenere l’esame e le lingue straniere eventualmente presentate.

Per l’abbreviazione per merito (cosiddetti "ottisti", ossia studenti di quarta con non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che scelgono di passare direttamente all’esame di stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31 gennaio.

Sempre al 31 gennaio i candidati esterni, impediti per giustificate ragioni, devono in ogni caso inviare la domanda alla direzione scolastica regionale.

Infine gli alunni di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo, devono fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame.

La prima prova degli esami di stato si svolgerà il 17 giugno 2015.

Candidati interni

Per l'ammissione, come già gli scorsi anni, è richiesta la sufficienza in tutte le discipline inclusa la condotta con un pesante effetto sulla selezione come avevamo già segnalato.

Nella circolare si precisa anche che per essere scrutinati e quindi ammessi è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale, salvo deroghe eccezionali definite dal Consiglio di Classe secondo quanto regolamentato con la circolare 20/11.

Ottisti

Confermate le disposizioni che riguardano gli "ottisti" delle quarte e la possibilità di anticipare l’esame di stato: oltre ad aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della classe quarta, è richiesto che gli stessi abbiano almeno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. (DPR 122/09 art. 6 comma 2).

Candidati esterni

Tutti i candidati esterni, come previsto dalla Legge 167/09, dovranno superare l'esame preliminare per essere ammessi all'esame.

Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale (conseguito nella Regionale Lombardia)

La circolare, in applicazione di quanto previsto dall'Accordo in sede di conferenza unificata sull'istruzione e formazione professionale del 27 luglio 2011, recepito con DM 11 novembre 2011 prevede la possibilità di presentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche per coloro che abbiano acquisito il diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale, purché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/05 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale. Il regime transitorio di questa disposizione normativa è contenuta nell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sui percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali Statali. Si tratta di una fattispecie limitata anche per l’anno in corso agli studenti lombardi, i primi in ordine cronologico ad aver concluso un percorso professionale quadriennale.

Sappiamo che sono in via di definizione, già da tempo, le modalità con le quali debba/possa avvenire l’ammissione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore di studenti che non hanno frequentato percorsi statali di istruzione ma percorsi di formazione professionale regionali.

Ci parrebbe quantomeno opportuno prevedere un ruolo rilevante del sistema statale di istruzione nella fase di ammissione agli esami di stato di questi studenti.

E’ una problematica, infatti, che travalica i confini regionali, che non può, quindi, essere risolta a livello regionale, trattandosi appunto di esami in esito ai quali gli studenti acquisiscono un titolo statale con valore legale.

Occorre essere consapevoli che il titolo di studio finale è uno degli elementi che sancisce il carattere nazionale del nostro sistema di istruzione: questione rilevante e delicata su cui non sono ammesse scorciatoie o superficialità.

Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale (conseguito nelle Province autonome di Trento e Bolzano)

Come è noto l'art. 6 comma 5 del regolamento di riordino degli istituti professionali (DPR 87/10), prevede che le province autonome di Trento e Bolzano possano attivare specifici percorsi annuali per coloro che, in possesso del diploma professionale quadriennale conseguito nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, intendano sostenere l'esame di Stato. Il medesimo comma stabilisce che i criteri generali per la realizzazione di tali percorsi siano definiti attraverso specifiche intese tra MiIUR e Province Autonome. I criteri sono stati adottati con il Protocollo di intesa sottoscritto il 7 febbraio 2013.

Gli studenti interessati devono presentare domanda al proprio dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa, dove frequentano l’apposito corso annuale, entro il 12 dicembre 2014.

Norme transitorie per il 2014/2015

Trattandosi dei primi esami del nuovo ordinamento con successivi provvedimenti dovranno essere definite nello specifico le modalità di svolgimento, in particolare per quegli indirizzi che prevedono curvature/o sotto-indirizzi (Licei artistici, professionali per l’industria e l’artigianato, ecc).

In via transitoria sarà possibile:

  • nei corsi serali che fino al IV anno avevano utilizzato i piani orario del precedente ordinamento è stata prevista la possibilità di utilizzare il piano orario precedente anche per la V classe (vedi CM 36/14) e pertanto gli iscritti sosterranno l’esame di stato con tale ordinamento.
  • gli studenti del corso per Dirigenti di comunità, non promossi alla V classe o non ammessi all’esame nel 2013/14 hanno la possibilità di sostenere come candidati esterni l’esame di stato di tale previgente ordinamento per il solo 2014/2015
  • gli studenti diplomati dei previgenti licei artistici quadriennali possono, eccezionalmente, sostenere, in qualità di esterni, direttamente l’esame colloquio già previsto, al termine dei corsi annuali integrativi.