Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Ricomincia il minuetto?
Esami di stato
Il MIUR ha dettato, con la C.M. n. 16 del 9 febbraio 2005, le disposizioni relative alla “ Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2004/2005”.
La circolare costituisce un atto consueto e ricorrente ad ogni a.s. in vista del successivo svolgersi degli esami di stato.
Tuttavia, alla luce delle vicende dai pesanti risvolti giudiziari che hanno accompagnato gli esami nel precedente a.s. soprattutto nelle scuole paritarie e che hanno visto chiamata in causa anche la responsabilità ai vari livelli dell’Amministrazione scolastica rispetto all’attività dei “diplomifici” ed alla questione dei candidati privatisti, gli atti emanati dal MIUR in materia necessitano una ulteriore attenzione.
Come si ricorderà fu proprio la normativa ministeriale con le sue maglie larghe che, nel passato anno scolastico, ha scolastico ha consentito a scuole paritarie, in particolare di Roma e provincia, di accogliere un numero di candidati superiore al limite consentito. Tant’è che l’intervento successivo dell’Amministrazione periferica mirante a far rispettare la normativa fu clamorosamente negato dal TAR concedendo la sospensiva, a seguito del ricorso presentato da parte dei gestori, alle scuole protagoniste dei “business”. Addirittura ci giunge notizia che lo stesso TAR del Lazio abbia anche nel merito dato torto all’Amministrazione. Verificheremo, nei prossimi giorni, la fondatezza della notizia.
La lettura di questa circolare conferma, a nostro modo di vedere, il giudizio sostanzialmente critico già espresso dalla FLC CGIL pochi mesi fa, relativamente alla C.M. 77/2004; già in quel caso avevamo parlato di sostanziale continuismo da parte dell’Amministrazione rispetto alle condizioni che avevano determinato lo scandalo e il “commercio” dei candidati esterni e la presenza diffusa nelle solite scuole romane di candidati privati oltre ogni logica e comprensibile misura.
La circolare, infatti, riproduce la corrispondente del 2003/2004 (C.M. n. 16 del 9 febbraio 2004) con due piccole “aggiunte”. Al punto 2) c. a, a proposito della costituzione delle commissioni di esame, fra cui quelle di candidati esterni, sono state inserite due precisazioni conclusive, che la circolare n. 77 aveva evidenziato con un certo rilievo: quella relativa alla configurazione definitiva delle commissioni da parte del direttore regionale subito dopo il termine di scadenza delle domande e quella relativa alle verifiche da compiersi da parte dell’Amministrazione rispetto all’eventuale utilizzo da parte di scuole paritarie di locali esterni alla scuola per i quali non siano state fornite garanzie rispetto alla sicurezza.
Peccato che la circolare “dimentichi” di aggiungere la terza precisazione presente nella citata circolare n. 77, laddove si chiariva come la necessaria dotazione di personale docente per gli esami dovesse sussistere – ed essere verificata - nella scuola paritaria ab origine e non, “procacciata all’abbisogno per mezzo di contratti ad hoc” a ridosso degli esami. Ciò che, come più volte da noi denunciato, puntualmente invece si verifica. Stranamente, delle tre precisazioni questa non solo non viene ripresa ma nulla si dice, neppure in termini generali, rispetto alla presenza di un numero sufficiente di docenti. Evidentemente, ancora una volta i veri punti dolenti del “sistema diplomificio”, ben noti al MIUR, vengono accuratamente elusi.
Abbiamo il vago presentimento, soprattutto se trova conferma la notizia sulla sentenza del Tar del Lazio, che anche per quest’anno scolastico ricominci il minuetto dei “diplomifici”.
Se non ricordiamo male, durante i giorni dello scandalo dei diplomifici, a seguito e in occasione della relazione al Parlamento sullo stato dell’applicazione della parità scolastica, il Ministro si era impegnato formalmente a porre fine al fenomeno dei diplomifici. Mi pare che le misure adottate dalle circolari di quest’anno e soprattutto da quest’ultima siano ben poca cosa!
Ci sono quindi ancora tutti i presupposti perché il commercio dei diplomi facili e dei candidati esterni accolti dalle scuole paritarie continui a perpetuarsi più o meno indisturbato.
Le misure da adottare sono di tutt’altra natura e incisività come abbiamo avuto modo di dire in più di un’occasione.
Allo stato attuale, sebbene in mancanza di dati ufficiali su candidati e commissioni, ci risulta che in alcune regioni il copione si stia puntualmente riproponendo. Alla una massa abnorme di candidati esterni, Le Direzioni Regionali hanno adottato provvedimenti di ridistribuzione dei candidati in eccesso, che sono stati immediatamente impugnati avanti ricorsi il TAR presentati dai soliti istituti.
Un film già visto con gli stessi attori e le stesse comparse. Il solito minuetto che porta alla fine della giostra a far dire all’Amministrazione che la colpa è dei giudici che danno ragione alle scuole.
La domanda nasce spontanea: non è forse troppo permissiva la normativa?
Caro Ministro che fine hanno fatto gli impegni assunti lo scorso anno?
Dei limiti, delle carenze e delle contraddizioni delle normative di viale Trastevere se ne è reso conto anche qualche accorto Direttore Regionale come quello del Piemonte.
E’ interessante in merito, la Circ. Reg. nr. 259 del 2 novembre 2004 emessa dal Direttore regionale del Piemonte avente come oggetto “candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi d’istruzione secondaria superiore”.
La circolare piemontese ammette esplicitamente che, in vista degli esami di stato, le precisazioni in essa contenute si rendono necessarie in seguito al alcuni “ comportamenti irregolari rilevati nell’ambito dell’attività amministrativa e di vigilanza svolta da questo ufficio scolastico regionale”.
Attraverso le precisazioni del Direttore, si delinea un significativo panorama delle “astuzie” e delle forzature delle norme messe in atto, e non solo in Piemonte, da parte di candidati e gestori ma anche, specularmente, delle “tolleranze” e “distrazioni” evidentemente riscontrate nella vigilanza dell’amministrazione al momento di vagliare candidati e requisiti e di avallare la costituzione delle commissioni d’esame, in particolare di candidati privatisti. Ad esempio:
- il candidato che chiede di sostenere esami in luogo diverso dalla propria residenza deve certificare una situazione personale eccezionale che giustifica la richiesta: non può essere ritenuta sufficiente, dice la Direzione, una generica indicazioni tipo “motivi personali” o “familiari” per accoglierla;
- tutte le dichiarazioni dei candidati devono essere rese quali sostitutive degli atti di notorietà ai sensi e con gli effetti del DPR 445/2000, il cui art. 71 prevede che “le amministrazione procedenti, ovvero i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni” sono tenute ad effettuare controlli idonei delle dichiarazioni stesse.
- quando la norma dice che il numero massimo di candidati esterni accoglibili è pari al 50% degli interni, si riferisce, precisa il Direttore, alla singola classe terminale e non al numero complessivo degli alunni dell’intero istituto!
In linea generale, comunque, risultano significativi gli ultimi due capoversi dell’intera circolare. Nel primo si ricorda infatti che “le irregolarità eventualmente riscontrate in materia di esami di stato assumono rilievo ai fini dell’accertamento dei requisiti prescritti per il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi del paragrafo 2.3 della C. M. n. 31/2003”. Nel secondo capoverso si richiama invece la prot. 14642 del MIUR, laddove si precisa che i candidati che abbiano effettuato la preparazione per gli esami tramite corsi on-line organizzati dalle scuole debbono essere considerati a tutti gli effetti in ogni caso come candidati esterni.
Roma, 25 febbraio 2005