Esami di Stato: le commissioni di soli candidati esterni possono essere istituite solo presso le scuole statali
Il MPI ribadisce le norme sui candidati esterni, da cui probabilmente qualcuno aveva cercato di derogare
Una
nota di precisazione
del Ministero della Pubblica Istruzione è stata diramata alle Direzioni generali regionali circa la questione degli esami di Stato per i candidati esterni, in particolare per quello che riguarda le commissioni. La nota ribadisce che le commissioni di soli candidati esterni possono essere istituite solo presso le scuole statali e non già presso quelle paritarie. Dalla nota dunque si evince che deve esservi stato da qualche parte una richiesta o una “spinta” in tal senso, nonostante la norma fosse chiara fin dall’inizio. Si potrebbe dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio!
La scelta fatta a suo tempo ( che fra l’altro è presente persino nel testo del DM 226/2005, e quindi sarebbe stata fatta anche dal precedente ministero) deriva evidentemente dagli abusi compiuti in precedenza con l’ammassarsi di candidati esterni nelle scuole paritarie. Essa prevede che questo oggi possa avvenire solo nei limiti delle commissioni già costituite per i candidati interni entro il limite massimo dei 35 candidati complessivi previsti per ciascuna commissione. In caso di commissioni apposite per rispondere alle domande dei candidati esterni queste possono essere costituite solo presso scuole statali, appunto.
La
posizione della FLC Cgil
è comunque sempre stata quella secondo cui gli esami di Stato per i candidati esterni dovrebbero essere svolti solo ed esclusivamente da personale di Stato e, quindi, nelle scuole statali.
Roma, 7 maggio 2007